Art. 11 Assunzione in servizio 1. L'assunzione dei vincitori avverra' compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni e, in particolare, dall'art. 252, comma 8, del citato decreto-legge n. 34 del 2020. 2. I candidati dichiarati vincitori del concorso oggetto del presente bando saranno assunti, con riserva di controllare il possesso dei requisiti dichiarati in domanda, secondo la disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente al momento dell'immissione in servizio, nel personale del Ministero della giustizia, nel profilo di Direttore, Area funzionale Terza, Fascia economica F3. 3. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato verra' instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro in regime di tempo pieno, sulla base della preferenza espressa dai vincitori secondo l'ordine delle graduatorie finali di merito di cui all'art. 8. 4. I vincitori devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 5. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori o di dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i successivi candidati utilmente collocati in ordine di graduatoria, qualora non siano stati gia' nominati vincitori per effetto della clausola cui all'art. 1, commi 4 e 5.