Art. 11 
 
                       Assunzione in servizio 
 
    1. L'assunzione dei vincitori avverra' compatibilmente ai  limiti
imposti dalla vigente normativa in materia di  vincoli  finanziari  e
regime delle assunzioni e, in particolare, dall'art.  252,  comma  8,
del citato decreto-legge n. 34 del 2020. 
    2. I candidati dichiarati  vincitori  del  concorso  oggetto  del
presente  bando  saranno  assunti,  con  riserva  di  controllare  il
possesso dei requisiti dichiarati in domanda, secondo  la  disciplina
prevista dal contratto collettivo  nazionale  di  lavoro  vigente  al
momento dell'immissione in  servizio,  nel  personale  del  Ministero
della giustizia, nel profilo di  Direttore,  Area  funzionale  Terza,
Fascia economica F3. 
    3. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato verra'  instaurato
mediante la stipula di contratto individuale di lavoro in  regime  di
tempo pieno, sulla  base  della  preferenza  espressa  dai  vincitori
secondo l'ordine delle graduatorie finali di merito di  cui  all'art.
8. 
    4. I vincitori devono permanere nella sede di prima  destinazione
per un periodo non inferiore a cinque anni, ai  sensi  dell'art.  35,
comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    5. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori o di
dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno  i  successivi
candidati utilmente collocati in ordine di graduatoria,  qualora  non
siano stati gia' nominati vincitori per effetto  della  clausola  cui
all'art. 1, commi 4 e 5.