Art. 4 Commissioni esaminatrici 1. La Direzione generale del personale e dei servizi nomina una Commissione esaminatrice per ciascuno dei distretti di cui all'art. 1, comma 1, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Alle Commissioni esaminatrici possono essere aggregati membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche. 2. Le Commissioni esaminatrici sono composte da un consigliere di Stato o magistrato o avvocato dello Stato con qualifica equiparata ovvero da un dirigente generale, con funzioni di presidente, e da due dirigenti di livello non generale dell'Amministrazione giudiziaria, con funzioni di commissari; le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Amministrazione giudiziaria con la qualifica di funzionario giudiziario. 3. Secondo quanto disposto dall'art. 249 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, le Commissioni esaminatrici potranno svolgere i propri lavori in modalita' telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni.