Art. 8 
 
    Validazione e pubblicita' delle graduatorie finali di merito 
 
    1.  Le  graduatorie  finali  di  merito  saranno  validate  dalle
Commissioni esaminatrici e  trasmesse  alla  Direzione  generale  del
personale e della formazione ai fini dell'approvazione. 
    2.  L'avviso  relativo  alla  avvenuta   approvazione   di   tali
graduatorie sara' pubblicato sul sito del Ministero della giustizia e
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  -  4a  Serie
speciale «Concorsi ed esami».  Tale  pubblicazione  avra'  valore  di
notifica a tutti gli effetti. 
    3. Ogni eventuale ulteriore comunicazione ai candidati  sara'  in
ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici  avvisi  sul
sito del Ministero della giustizia. Tale pubblicazione  avra'  valore
di notifica a tutti gli effetti. 
    4. I primi classificati nelle graduatorie finali  di  merito  dei
singoli Distretti, in numero pari ai posti disponibili, tenuto  conto
delle riserve dei posti di cui all'art. 1, comma 3, saranno  nominati
vincitori e assegnati al Ministero della giustizia -  Amministrazione
giudiziaria. 
    5. Le sedi per i diversi contingenti  messi  a  concorso  con  il
presente bando saranno  conferite  ai  vincitori  con  modalita'  che
verranno comunicate mediante pubblicazione  sul  sito  del  Ministero
della giustizia, fermo restando quanto previsto dall'art. 11.