Art. 9 
 
                          Accesso agli atti 
 
    1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti  disposizioni  di
legge. 
    2. Con la presentazione della domanda di  partecipazione  di  cui
all'art. 3, il candidato autorizza  previamente  il  Ministero  della
giustizia - Direzione generale del personale e della  formazione  del
Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria,  del  personale  e  dei
servizi ad evadere eventuali rituali richieste di accesso  agli  atti
della presente procedura di reclutamento,  anche  facenti  parte  del
fascicolo concorsuale del candidato medesimo. 
    3.  Il  responsabile  unico  del  procedimento  e'  il  Dirigente
dell'Ufficio  terzo  -  Concorsi  e  inquadramenti  della   Direzione
generale del personale e della formazione.