Art. 3 
 
 
    L'art. 11 del decreto interdirigenziale n. 16 del 31 luglio  2019
e' cosi' modificato: 
      «1. I candidati sono, altresi', sottoposti  nella  stessa  sede
(Caserma Castrogiovanni di Taranto o Centro di selezione della Marina
militare di Ancona ovvero infermeria della Marina militare di  Roma),
a cura della preposta commissione di  cui  al  comma  1,  lettera  c)
dell'Allegato  B  ivi  insediata,  agli  accertamenti   attitudinali,
concernenti lo svolgimento di una serie di  test,  volti  a  valutare
oggettivamente il possesso dei requisiti  necessari  al  fine  di  un
positivo inserimento quali VFP 1 nella Forza armata. Tale valutazione
sara' svolta in base alle modalita' specificate nelle direttive della
Forza armata vigenti all'atto dell'effettuazione  degli  accertamenti
attitudinali. 
      2. La commissione assegnera' un punteggio finale sulla base dei
punteggi ottenuti ai test. 
      3. Al termine degli accertamenti  attitudinali  la  commissione
esprimera', nei riguardi di ciascun candidato esaminato, un  giudizio
di idoneita' o inidoneita'. 
    Il giudizio di inidoneita' verra' espresso qualora  il  candidato
riporti un  punteggio  finale  inferiore  a  quello  stabilito  nelle
succitate direttive. 
      4. La commissione comunichera' a  ciascun  candidato  esaminato
l'esito  degli  accertamenti   attitudinali   mediante   il   verbale
contenente uno dei seguenti giudizi: 
        "idoneo quale VFP 1 nella Marina militare"; 
        "inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare". 
    Ai concorrenti risultati inidonei l'esito sara' notificato seduta
stante mediante consegna di copia del verbale, mentre ai  concorrenti
risultati idonei l'esito potra' essere notificato con tale  modalita'
o, in alternativa, con  tutte  le  forme  di  notifica  previste  dal
precedente art. 5, comma 1 ovvero con  l'invio  di  un  messaggio  di
posta   elettronica   all'indirizzo   indicato   nella   domanda   di
partecipazione. 
    Il  giudizio  riportato  negli   accertamenti   attitudinali   e'
definitivo e, in  caso  di  inidoneita',  comporta  l'esclusione  dal
concorso. 
      5.   I   candidati   esclusi    potranno    avanzare    ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in
alternativa, ricorso straordinario  al  Presidente  della  Repubblica
(per il quale e' dovuto -  ai  sensi  della  normativa  vigente -  il
contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro  sessanta
e centoventi giorni dalla  data  di  notifica  del  provvedimento  di
esclusione. 
    Non saranno ammesse istanze di riesame relative  a  provvedimenti
di esclusione adottati per inidoneita' attitudinale.».