Art. 12 Periodo di prova Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro decorre l'inizio del periodo di prova della durata di sei mesi, previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza dell'area VI (Enti pubblici non economici e agenzie fiscali). La valutazione finale, positiva o negativa, del periodo di prova e' di competenza di un Nucleo di valutazione, composto da personale interno e nominato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto su proposta del direttore generale, con sede in Direzione generale.