Art. 12 
 
 
                          Periodo di prova 
 
 
    Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di  lavoro
decorre l'inizio del periodo di  prova  della  durata  di  sei  mesi,
previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di  lavoro  della
dirigenza  dell'area  VI  (Enti  pubblici  non  economici  e  agenzie
fiscali). 
    La valutazione finale, positiva o negativa, del periodo di  prova
e' di competenza di un Nucleo di valutazione, composto  da  personale
interno e nominato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto  su
proposta del direttore generale, con sede in Direzione generale.