Art. 5 Preselezione Nell'eventualita' in cui pervenga un numero di domande di partecipazione superiore a seicento, al fine di assicurare l'efficacia e la celerita' della procedura selettiva, l'INPS effettuera' una preselezione dei candidati, consistente in quesiti a risposta multipla volti ad accertare la conoscenza teorico-pratica delle seguenti materie: a) diritto costituzionale e diritto dell'Unione europea; b) diritto amministrativo; c) diritto penale e procedura penale; d) diritto civile e procedura civile; e) diritto del lavoro e legislazione sociale. La preselezione, il cui espletamento potra' essere affidato a qualificati enti pubblici o privati, sara' realizzata con l'ausilio di sistemi informatici. I criteri di svolgimento di tale prova, preventivamente stabiliti dalla Commissione esaminatrice, sono resi noti ai candidati prima dell'inizio della prova stessa. Alle prove scritte sono ammessi a partecipare i concorrenti che avranno ottenuto il punteggio maggiore, in numero multiplo pari a venti volte i posti messi a concorso, nonche' i candidati classificatisi ex aequo all'ultimo posto utile per l'ammissione, nonche' i candidati esentati dalla preselezione ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il punteggio conseguito nella preselezione non concorre alla formazione della graduatoria di merito del concorso. L'elenco dei candidati ammessi a partecipare alle prove scritte e' pubblicato con valore di notifica a tutti gli effetti sul sito internet dell'INPS all'indirizzo www.inps.it