Art. 5 
 
 
                            Preselezione 
 
 
    Nell'eventualita'  in  cui  pervenga  un  numero  di  domande  di
partecipazione  superiore  a  seicento,   al   fine   di   assicurare
l'efficacia  e  la  celerita'  della  procedura   selettiva,   l'INPS
effettuera' una preselezione dei candidati, consistente in quesiti  a
risposta multipla volti ad accertare  la  conoscenza  teorico-pratica
delle seguenti materie: 
      a) diritto costituzionale e diritto dell'Unione europea; 
      b) diritto amministrativo; 
      c) diritto penale e procedura penale; 
      d) diritto civile e procedura civile; 
      e) diritto del lavoro e legislazione sociale. 
    La preselezione, il cui espletamento  potra'  essere  affidato  a
qualificati enti pubblici o privati, sara' realizzata  con  l'ausilio
di sistemi informatici. 
    I criteri di svolgimento di tale prova, preventivamente stabiliti
dalla Commissione esaminatrice, sono resi  noti  ai  candidati  prima
dell'inizio della prova stessa. 
    Alle prove scritte sono ammessi a partecipare i  concorrenti  che
avranno ottenuto il punteggio maggiore, in  numero  multiplo  pari  a
venti  volte  i  posti  messi  a  concorso,   nonche'   i   candidati
classificatisi ex aequo  all'ultimo  posto  utile  per  l'ammissione,
nonche' i candidati esentati dalla preselezione  ai  sensi  dell'art.
20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
    Il punteggio conseguito  nella  preselezione  non  concorre  alla
formazione della graduatoria di merito del concorso. 
    L'elenco dei candidati ammessi a partecipare alle  prove  scritte
e' pubblicato con valore di notifica a tutti  gli  effetti  sul  sito
internet dell'INPS all'indirizzo www.inps.it