Art. 7 Prove scritte Le prove scritte consistono nella redazione di: un parere motivato in materia di diritto amministrativo; un parere motivato o atto defensionale in materia di diritto civile e diritto processuale civile oppure in materia di diritto del lavoro e/o legislazione sociale. Le prove scritte sono valutate in trentesimi. Sono ammessi a partecipare alla prova orale tutti i candidati che abbiano riportato il punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle due prove scritte.