Art. 9 
 
 
                         Graduatorie finali 
 
 
    Espletate le prove  del  concorso,  la  Commissione  esaminatrice
forma la graduatoria di merito sulla base del  punteggio  complessivo
ottenuto da ciascun candidato, costituito dalla somma della media dei
voti riportati nelle due prove scritte  e  il  voto  riportato  nella
prova orale. 
    A seguito  della  verifica  formale,  da  parte  della  Direzione
centrale  risorse  umane,  della  veridicita'   delle   dichiarazioni
sostitutive di certificazione,  della  documentazione  presentata  da
parte dei candidati nonche' dei titoli di  studio  dichiarati,  sara'
redatta la graduatoria finale e quella specifica dei vincitori. 
    In caso di parita' di  punteggio  si  applicano  le  disposizioni
previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. 
    Qualora, a conclusione delle operazioni di valutazione dei citati
titoli preferenziali, due o piu'  candidati  si  classifichino  nella
stessa posizione, e' preferito il candidato piu' giovane di eta'. 
    La graduatoria finale  e  quella  specifica  dei  vincitori  sono
sottoposte al  Consiglio  di  amministrazione  dell'Istituto  per  la
relativa  approvazione  e  sono  pubblicate  sul  sito  istituzionale
dell'INPS al seguente indirizzo: www.inps.it. Di  tale  pubblicazione
e' data notizia mediante avviso  inserito  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale  «Concorsi  ed  esami».
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrono i  termini  per
eventuali impugnative. 
    All'esito della formazione della graduatoria, sara' reso noto  il
numero di posti per sede tra quelle di cui all'art. 1  del  bando.  I
concorrenti potranno scegliere la sede di destinazione in  base  alla
graduatoria. 
    La graduatoria finale, ai sensi dell'art. 35,  comma  5-ter,  del
decreto legislativo n. 165/2001, rimane efficace per  un  termine  di
due anni dalla data di approvazione.