Art. 9 Graduatorie finali Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato, costituito dalla somma della media dei voti riportati nelle due prove scritte e il voto riportato nella prova orale. A seguito della verifica formale, da parte della Direzione centrale risorse umane, della veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, della documentazione presentata da parte dei candidati nonche' dei titoli di studio dichiarati, sara' redatta la graduatoria finale e quella specifica dei vincitori. In caso di parita' di punteggio si applicano le disposizioni previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora, a conclusione delle operazioni di valutazione dei citati titoli preferenziali, due o piu' candidati si classifichino nella stessa posizione, e' preferito il candidato piu' giovane di eta'. La graduatoria finale e quella specifica dei vincitori sono sottoposte al Consiglio di amministrazione dell'Istituto per la relativa approvazione e sono pubblicate sul sito istituzionale dell'INPS al seguente indirizzo: www.inps.it. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrono i termini per eventuali impugnative. All'esito della formazione della graduatoria, sara' reso noto il numero di posti per sede tra quelle di cui all'art. 1 del bando. I concorrenti potranno scegliere la sede di destinazione in base alla graduatoria. La graduatoria finale, ai sensi dell'art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 165/2001, rimane efficace per un termine di due anni dalla data di approvazione.