Art. 4 
 
 
                      Commissioni esaminatrici 
 
 
    1. La Direzione generale del personale e dei servizi  nomina  una
commissione esaminatrice per ciascuno dei distretti di  cui  all'art.
1,  comma  1,  sulla  base  dei  criteri  previsti  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.  Alle  commissioni
esaminatrici  possono  essere  aggregati  membri  aggiuntivi  per  la
valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle  competenze
informatiche. 
    2. Le commissioni esaminatrici sono composte da un consigliere di
Stato o magistrato o avvocato dello Stato  con  qualifica  equiparata
ovvero da un dirigente generale, con funzioni di presidente, e da due
dirigenti di livello non generale  dell'Amministrazione  giudiziaria,
con funzioni di commissari; le funzioni di segretario sono svolte  da
un dipendente dell'Amministrazione giudiziaria con  la  qualifica  di
funzionario giudiziario. 
    3. Secondo quanto disposto dall'art. 249 del citato decreto-legge
n. 34 del 2020,  le  commissioni  esaminatrici  potranno  svolgere  i
propri  lavori  in  modalita'  telematica,  garantendo  comunque   la
sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni.