Art. 5 
 
 
         Valutazione dei titoli e ammissione all'esame orale 
 
 
    1. La selezione si svolge per titoli e  colloquio.  Il  punteggio
complessivo attribuibile e' pari a 120 punti cosi' suddivisi: 
      a. titoli: massimo 40 punti; 
      b. esame orale: massimo 80 punti. 
    2.  Non  sono  valutabili  i  titoli  costituenti  requisiti  per
l'accesso. 
    3. La valutazione dei titoli precede l'esame orale. 
    4. Per  la  valutazione  dei  titoli  possono  essere  attribuiti
complessivamente 40 punti, cosi' ripartiti: 
      a) sino a punti 5,00 per il voto di laurea: 
        i. 110 e lode, punti 5,00; 
        ii. 110, punti 4,75; 
        iii. 109, punti 4,50; 
        iv. 108, punti 4,25; 
        v. 107, punti 4,00; 
        vi. 106, punti 3,75; 
        vii. 105, punti 3,50; 
        viii. 104, punti 3,25; 
        ix. 103, punti 3,00; 
        x. 102, punti 2,75; 
        xi. 101, punti 2,50; 
        xii. 100, punti 2,25; 
        xiii. 99, punti 2,00; 
        xiv. da 96 a 98, punti 1,75; 
        xv. da 92 a 95, punti 1,50; 
        xvi. da 87 a 91, punti 1,25; 
        xvii. da 81 a 86, punti 1,00; 
        xviii. da 74 a 80, punti 0,75; 
        xix. da 68 a 73, punti 0,50; 
        xx. da 66 a 67, punti 0,25; 
      b) sino a un massimo di  punti  7,00  per  eventuali  ulteriori
titoli accademici universitari o post-universitari: 
        i. master universitari  di  primo  livello:  punti  1,00  per
ciascuno, fino a un massimo di punti 2,00; 
        ii. master universitari di secondo livello:  punti  1,50  per
ciascuno, fino a un massimo di punti 3,00; 
        iii. diploma di specializzazione (DS): punti 3,00; 
        iv.  dottorato  di  ricerca  (PhD):  punti  4,00  (salvo  che
costituisca titolo per l'accesso  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,
lettera d), n. vii); 
      c) punti 4,00 per ogni anno (e punti 1,00  per  ogni  ulteriore
frazione superiore a  tre  mesi)  successivo  al  terzo  di  servizio
nell'amministrazione  giudiziaria,  nella  qualifica  di  funzionario
giudiziario, senza demerito; 
      d) punti 3,00 per ogni anno (e punti 0,75  per  ogni  ulteriore
frazione superiore a tre mesi) successivo al  quinto  di  svolgimento
delle funzioni  di  magistrato  onorario,  senza  essere  incorso  in
sanzioni disciplinari; 
      e) punti 3,00 per ogni anno (e punti 0,75  per  ogni  ulteriore
frazione superiore a tre mesi) successivo  al  quinto  di  iscrizione
all'albo  professionale  degli  avvocati,  senza  essere  incorso  in
sanzioni disciplinari; 
      f) punti 2,00 per ogni anno  intero  (e  punti  0,50  per  ogni
ulteriore frazione superiore a tre  mesi)  successivo  al  quinto  di
svolgimento dell'attivita' di docente  di  materie  giuridiche  nella
classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso
scuole secondarie di secondo grado aventi sede nel Distretto  per  il
quale e' stata presentata la domanda; 
      g) punti 2,00 per ogni anno (e punti 0,50  per  ogni  ulteriore
frazione superiore a tre mesi)  successivo  al  secondo  di  servizio
quale ricercatore ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera  b),  della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 in materie giuridiche; 
      h) punti 2,00 per ogni anno (e punti 0,50  per  ogni  ulteriore
frazione superiore a tre mesi) successivo al quinto di servizio nelle
forze di polizia ad ordinamento civile o militare,  nel  ruolo  degli
ispettori, o nei ruoli superiori; 
      i) punti 3,00 per ogni anno (e punti 0,75  per  ogni  ulteriore
frazione superiore a  tre  mesi)  successivo  al  primo  semestre  di
svolgimento   di   attivita'   lavorativa   presso    una    pubblica
amministrazione, in posizione funzionale per l'accesso alla quale  e'
richiesto il possesso del diploma di laurea  (punteggio  attribuibile
soltanto in favore di coloro che hanno conseguito il titolo di  dott.
di ricerca in materie giuridiche); 
      j) punti 2,00 per ogni anno (e punti 0,50  per  ogni  ulteriore
frazione superiore a tre mesi) successivo al quinto di svolgimento di
attivita'  lavorativa  presso  una   pubblica   amministrazione,   in
posizione  funzionale  per  l'accesso  alla  quale  e'  richiesto  il
possesso del diploma di laurea; 
      k) punti 6,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo, il
tirocinio  presso  Uffici  giudiziari  ai  sensi  dell'art.  73   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attestato ai sensi del comma 11 del
suddetto articolo; 
      l) punti 3,00 a coloro che hanno svolto,  con  esito  positivo,
l'ulteriore periodo di perfezionamento nell'ufficio per  il  processo
ai sensi  dell'art.  16-octies  comma  1-bis  e  comma  1-quater  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come  modificato  dall'art.  50
del  decreto-legge  24  giugno   2014,   n.   90,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
      m)  punti  1,50  a  coloro  che  hanno  completato,  con  esito
positivo, il tirocinio formativo ai sensi dell'art. 37, comma 11, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111,  pur  non  avendo  fatto  parte
dell'ufficio  per  il  processo,  cosi'   come   indicato   dall'art.
16-octies, comma 1-quinquies del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24  giugno  2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.
114. 
    5. I punteggi di cui al comma 4 sono cumulabili, sino al  massimo
previsto dal comma 1, lettera a). In caso di possesso di piu'  titoli
di studio di cui al comma 4, lettera a), si ha riguardo unicamente al
voto piu' alto. 
    6. Tutti i titoli di cui il  candidato  richiede  la  valutazione
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione della domanda di cui al presente bando. 
    7. L'Amministrazione valuta solo i titoli completi  di  tutte  le
informazioni necessarie per la valutazione. 
    8. Per ciascuno dei distretti di cui al precedente art. 1,  comma
1, la Direzione generale del personale e della formazione redige  una
graduatoria  preliminare  relativa  ai  punteggi   conseguiti   nella
valutazione dei titoli,  pubblicata  sul  sito  del  Ministero  della
giustizia. Tale  pubblicazione  avra'  valore  di  notifica  ad  ogni
effetto  di  legge  e   i   candidati   non   riceveranno   ulteriori
comunicazioni. 
    9. E' ammesso a sostenere l'esame orale, sulla base dei  punteggi
attribuiti in sede di valutazione dei titoli, un numero di  candidati
pari a tre volte il numero dei posti messi  a  concorso  per  ciascun
distretto giudiziario. Tale numero potra' essere superiore,  in  caso
di candidati collocatisi ex-aequo all'ultimo posto utile in ordine di
graduatoria. 
    10. L'elenco alfabetico dei candidati ammessi  alle  prove  orali
sara' pubblicato sul sito del Ministero della giustizia almeno  venti
giorni prima del loro svolgimento, con indicazione del  luogo,  della
data e dell'orario in cui dovranno presentarsi per  sostenerle.  Tale
pubblicazione avra' valore di notifica ad ogni effetto di legge  e  i
candidati non riceveranno ulteriori comunicazioni.