Art. 6 
 
 
                        Prova orale e stesura 
                     della graduatoria di merito 
 
 
    1. L'esame orale e' svolto presso ciascun Distretto  interessato,
salvo quanto previsto dal successivo comma 8. 
    2. Per ciascun Distretto, i  candidati  saranno  esaminati  dalle
commissioni costituite  presso  il  Distretto  limitrofo,  secondo  i
seguenti abbinamenti: 
      
 
    =============================================================
    |                           |  Esaminati dalla commissione  |
    |Candidati del distretto di |       del distretto di        |
    +===========================+===============================+
    |          Torino           |            Milano             |
    +---------------------------+-------------------------------+
    |          Milano           |            Brescia            |
    +---------------------------+-------------------------------+
    |          Brescia          |            Venezia            |
    +---------------------------+-------------------------------+
    |          Venezia          |            Bologna            |
    +---------------------------+-------------------------------+
    |          Bologna          |            Torino             |
    +---------------------------+-------------------------------+
 
    3. L'ordine con cui i candidati saranno chiamati a  sostenere  la
prova orale sara' elaborato automaticamente da un apposito  programma
informatico insuscettibile di interferenze esterne. 
    4. I  candidati  ammessi  all'esame  orale  dovranno  presentarsi
all'ora stabilita con un documento  di  riconoscimento  in  corso  di
validita'. Essi dovranno altresi' presentare in quella sede tutta  la
documentazione e/o le dichiarazioni sostitutive, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che saranno
indicate sul sito del Ministero della giustizia unitamente al  diario
delle prove. 
    5. L'assenza dalla sede di  svolgimento  dell'esame  orale  nella
data e nell'ora stabilita e l'impossibilita' di provare compiutamente
in quella sede la propria identita', nonche' il diritto alla  riserva
dei posti di cui all'art. 1, comma 4, e il possesso dei requisiti per
l'ammissione di cui all'art. 2, comma 1, e dei  titoli  di  cui  agli
articoli 5, comma 4, e 7, per qualsiasi  causa,  ancorche'  dovuta  a
forza maggiore, comporteranno l'esclusione dal concorso. 
    6. L'esame orale consistera' in  un  colloquio  interdisciplinare
volto ad accertare la preparazione e la capacita'  professionale  dei
candidati sulle seguenti materie: 
      a) elementi di diritto civile, 
      b) elementi di diritto penale, 
      c)  diritto  amministrativo  (con  particolare  riferimento  al
procedimento amministrativo, alla  disciplina  del  lavoro  pubblico,
alle diverse responsabilita' dei dipendenti pubblici, alla disciplina
degli appalti, al codice del processo amministrativo), 
      d) diritto processuale civile, 
      e) diritto processuale penale, 
      f) ordinamento giudiziario, 
      g) servizi di cancelleria, 
      h)   conoscenza   della   lingua   inglese,   attraverso    una
conversazione che accerti il possesso di competenze  linguistiche  al
livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue; 
      i) conoscenza  delle  tecnologie  informatiche,  nonche'  delle
competenze  digitali  volte  a  favorire  processi   di   innovazione
amministrativa  e   di   trasformazione   digitale   della   pubblica
amministrazione,  attraverso  una  verifica  attitudinale   di   tipo
pratico. 
    7. All'esame orale sara' assegnato un  punteggio  massimo  di  80
punti, sommando un massimo di 10 punti, frazionabili sino a un minimo
di 0,25, per ciascuna delle materie di cui al comma 3, lettere da  a)
a g) e di 5 punti,  frazionabili  sino  a  un  minimo  di  0,25,  per
ciascuna delle materie di cui  alle  successive  lettere  h)  ed  i).
L'esame orale si intendera' superato  se  sara'  stato  raggiunto  il
punteggio minimo di 7 punti in ciascuna delle materie di cui al comma
3, lettere da a) a g) e di 3 punti per ciascuna delle materie di  cui
alle successive lettere h) ed i). 
    8. L'esame orale avverra'  in  un'aula  aperta  al  pubblico,  di
capienza idonea ad assicurare la adeguata partecipazione. In presenza
di perduranti  rischi  di  contagio  epidemiologico  in  uno  o  piu'
distretti   interessati,   le   Commissioni   esaminatrici   potranno
richiedere al Ministero della giustizia che lo svolgimento dell'esame
orale avvenga in videoconferenza, garantendo comunque  l'adozione  di
soluzione  tecniche  che  assicurino  la  pubblicita'  della   prova,
l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle  comunicazioni
e la loro tracciabilita', ai sensi dell'art. 248, comma 1, del citato
decreto-legge n. 34 del 2020. 
    9. L'Amministrazione adottera' ogni  ulteriore  specifica  misura
necessaria od opportuna, secondo le  indicazioni  e  le  prescrizioni
delle Autorita' competenti, per la tutela  della  salute  pubblica  a
fronte della situazione epidemiologica in atto, per quel che riguarda
i candidati, il personale a vario titolo coinvolto nello  svolgimento
del concorso ed ogni altro soggetto interessato.  Di  tali  eventuali
misure saranno dati appositi avvisi pubblicati sul sito del Ministero
della giustizia. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a  tutti
gli effetti.  La  violazione  delle  suddette  misure  da  parte  dei
candidati comporta l'esclusione dal concorso. 
    10. L'Amministrazione si  riserva  di  pubblicare  sul  sito  del
Ministero  della  giustizia,   contestualmente   alla   pubblicazione
dell'avviso di convocazione per la prova orale, eventuali indicazioni
di dettaglio in merito al suo svolgimento. 
    11. Ultimata la prova orale,  le  commissioni  esaminatrici,  per
ciascuno dei distretti di cui al precedente art. 1, comma 1, redigono
una graduatoria finale di merito sulla base del punteggio  attribuito
in base ai titoli e del punteggio conseguito nell'esame orale.