Art. 9 Accesso agli atti 1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 2. Con la presentazione della domanda di partecipazione di cui all'art. 3, il candidato autorizza previamente il Ministero della giustizia - Direzione generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi ad evadere eventuali rituali richieste di accesso agli atti della presente procedura di reclutamento, anche facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato medesimo. 3. Il responsabile unico del procedimento e' il dirigente dell'Ufficio Terzo - Concorsi e inquadramenti della Direzione generale del personale e della formazione.