Art. 14 
 
 
                        Graduatorie di merito 
 
 
    1. La  graduatoria  di  merito  degli  idonei  per  ciascuno  dei
concorsi di cui al precedente art. 1 sara' formata  secondo  l'ordine
dei punteggi conseguiti dai concorrenti, calcolati sommando: 
      a. il punteggio complessivo delle  prove  scritte,  determinato
utilizzando i criteri riportati all'art. 9, comma 12; 
      b.  l'eventuale  punteggio  aggiuntivo  riportato  nella  prova
scritta di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera b); 
      c. il punteggio riportato nella prova orale; 
      d. l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; 
    2. Nel decreto  di  approvazione  della  graduatoria  di  ciascun
concorso si terra' conto della riserva dei posti a favore del coniuge
e dei figli superstiti ovvero dei parenti  in  linea  collaterale  di
secondo grado, se unici superstiti, del personale delle Forze  armate
e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio
di cui all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66  e
della riserva dei posti a favore  degli  appartenenti  al  ruolo  dei
Marescialli. Se un concorrente inserito  in  graduatoria  rientra  in
entrambe le suddette categorie di  riservatari,  la  riserva  di  cui
all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 prevale  su
quella prevista a favore della categoria  dei  Marescialli.  I  posti
eventualmente non ricoperti in uno dei  concorsi  dagli  appartenenti
alle categorie di riservatari di cui sopra potranno essere devoluti a
favore delle altre categorie di concorrenti idonei  secondo  l'ordine
della graduatoria generale di merito dello stesso concorso. 
    3. In caso di mancata copertura dei posti in uno dei concorsi  di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) n. 1, b) n.  2,  b)
n. 3, b) n. 4 e c), per mancanza di concorrenti idonei, la  direzione
generale per  il  Personale  Militare  si  riserva  la  facolta',  in
relazione alle esigenze della Forza Armata, di devolvere i posti  non
ricoperti a  uno  degli  altri  concorsi  sopra  citati,  secondo  la
relativa graduatoria di merito. 
    4. A  parita'  di  merito,  nel  decreto  di  approvazione  della
graduatoria si terra' conto dei titoli di preferenza, di cui all'art.
5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
dall'art. 73, comma 14 del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, posseduti  alla  data  di
scadenza  del  termine  di  presentazione  delle   domande,   che   i
concorrenti abbiano dichiarato nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso  o  in  apposita  dichiarazione  sostitutiva  allegata  alla
medesima. In assenza di  titoli  di  preferenza  sara'  preferito  il
concorrente piu' giovane di eta',  in  applicazione  del  2°  periodo
dell'art. 3, comma 7  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  come
aggiunto dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 
    5.   Saranno   dichiarati   vincitori   -sempreche'   non   siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui  al  precedente  art.  1,
comma 4- i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti,
si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito. 
    6. Fatto salvo quanto disposto al precedente comma 3, nel caso di
rinunce di concorrenti vincitori collocati in graduatorie nelle quali
non  siano  presenti  ulteriori  idonei,  la  direzione  generale  si
riserva, altresi', la  possibilita'  di  devolvere  i  posti  rimasti
scoperti ad altro concorso dei ruoli speciali  o  dei  ruoli  normali
della Marina Militare, in relazione alle esigenze della Forza Armata. 
    7. Le graduatorie dei concorrenti idonei  saranno  approvate  con
distinti  decreti  dirigenziali/   interdirigenziali,   che   saranno
pubblicati nel Giornale Ufficiale della Difesa. Di tale pubblicazione
sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Inoltre, essi saranno pubblicati,  a  puro  titolo  informativo,  nel
portale dei concorsi on-line.