Art. 5 
 
 
                   Commissioni e prove di concorso 
 
 
    Per ciascun concorso di cui all'art. 1 la Banca  d'Italia  nomina
una Commissione con l'incarico di sovrintendere alle prove. 
    Le prove consistono in una prova scritta e  in  una  prova  orale
sulle materie indicate nei programmi allegati e si svolgono a Roma. 
    La prova scritta prevede lo svolgimento di tre quesiti a risposta
sintetica  sulle  materie  indicate  nel  programma  e  di  un  breve
elaborato in lingua inglese su argomenti di attualita'. 
    I quesiti, che possono avere  per  oggetto  l'esame  di  un  caso
pratico, devono essere scelti dal candidato tra quelli proposti dalla
Commissione, secondo quanto specificamente indicato in  ciascuno  dei
programmi allegati. La durata complessiva della prova scritta  verra'
stabilita dalla Commissione fino a un massimo di quattro ore. 
    Nella  valutazione  dei  quesiti  la  Commissione  verifica:   le
conoscenze tecniche (applicazione delle conoscenze generali  al  caso
specifico);  la  capacita'  di  sintesi;  l'attinenza  alla   traccia
(pertinenza,  completezza);  la  chiarezza   espressiva   (proprieta'
linguistica; correttezza espositiva);  la  capacita'  di  argomentare
(sviluppo     critico     delle     questioni;     qualita'     delle
considerazioni/soluzioni proposte). Nella valutazione  dell'elaborato
in lingua inglese la Commissione verifica il  livello  di  conoscenza
dell'inglese in relazione a un suo utilizzo come strumento di lavoro. 
    Per lo svolgimento della prova scritta non e' consentito l'uso di
telefoni cellulari,  calcolatrici  elettroniche,  personal  computer,
smartphone, tablet, smartwatch e strumenti ad essi assimilabili,  ne'
di manuali, appunti di ogni genere, dizionari di lingua inglese. 
    La prova scritta e' corretta in forma anonima.  Vengono  valutate
esclusivamente le prove dei candidati che abbiano svolto tutti e  tre
i quesiti, secondo le indicazioni del programma. 
    I tre quesiti sulle materie del programma sono valutati fino a un
massimo di 60 punti, attribuendo a ognuno fino a  un  massimo  di  20
punti. La prova e' superata da coloro che ottengono un  punteggio  di
almeno 12 punti in ciascuno dei quesiti; sono, tuttavia, ammessi alla
prova orale i candidati che hanno conseguito in uno dei  tre  quesiti
un punteggio di almeno 10 punti, purche' il punteggio complessivo non
sia inferiore a 36 punti. 
    L'elaborato in lingua inglese e' corretto solo  per  i  candidati
che hanno ottenuto il punteggio minimo di 36 punti nei quesiti ed  e'
valutato fino a un massimo di 3 punti. 
    La votazione complessiva della prova scritta risulta dalla  somma
dei due punteggi  utili  (quesiti  sulle  materie  del  programma  ed
elaborato in lingua inglese). 
    I risultati della prova scritta, con l'indicazione dell'eventuale
ammissione alla prova orale e della  data  di  convocazione,  vengono
resi disponibili a ciascun candidato esclusivamente sul sito internet
della  Banca  d'Italia  www.bancaditalia.it.  Tale  comunicazione  ha
valore di notifica a ogni effetto di legge. 
    La prova orale consiste in un colloquio  sulle  materie  indicate
nel programma e in  una  conversazione  in  lingua  inglese;  possono
formare oggetto di colloquio l'argomento della tesi di  laurea  e  le
esperienze professionali maturate. 
    Il colloquio, nel quale potranno essere discussi con il candidato
anche casi pratici, tende ad accertare: le  conoscenze  tecniche;  la
capacita' espositiva; la capacita' di cogliere le interrelazioni  tra
gli argomenti; la capacita' di giudizio critico. La conversazione  in
lingua inglese e' volta a verificarne il  livello  di  conoscenza  in
relazione a un utilizzo dell'inglese come strumento di lavoro. 
    La prova orale viene valutata con l'attribuzione di un  punteggio
massimo di 60 punti ed e' superata dai candidati che  conseguono  una
votazione di almeno 36 punti. 
    I risultati della prova orale vengono resi disponibili a  ciascun
candidato sul sito internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it.
Tale comunicazione ha valore di notifica a ogni effetto di legge.