Art. 6
Identificazione dei candidati
per la partecipazione alle prove
Per sostenere le prove, i candidati devono essere muniti di carta
di identita' o di uno dei documenti di riconoscimento previsti
dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
I cittadini di uno Stato estero (cfr. art. 1, punto 3) devono essere
muniti di un documento di identita' equivalente.
Il documento deve essere in corso di validita' secondo le
previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire
un valido documento di identita'.