Art. 7
Graduatorie
Il punteggio complessivo dei candidati idonei e' determinato
dalla somma delle votazioni riportate nelle prove scritta e orale.
Sono considerati idonei i candidati che hanno conseguito i
punteggi minimi previsti per le prove di cui all'art. 5, commi 8 e
14.
Le Commissioni formano le graduatorie di merito seguendo l'ordine
decrescente di punteggio complessivo.
La Banca d'Italia approva le graduatorie finali sulla base delle
graduatorie di merito; qualora piu' candidati risultino in posizione
di ex aequo, viene data preferenza al candidato piu' giovane.
La Banca d'Italia, nel caso di rinuncia alla nomina o di mancata
presa di servizio da parte dei candidati classificati in posizione
utile all'assunzione, si riserva la facolta' di coprire i posti
rimasti vacanti seguendo l'ordine di graduatoria.
La Banca d'Italia si riserva la facolta' di utilizzare le
graduatorie finali dei concorsi di cui all'art. 1 entro tre anni
dalla rispettiva data di approvazione.
Le graduatorie finali dei vincitori vengono pubblicate sul sito
internet www.bancaditalia.it. Tale pubblicazione assume valore di
notifica a ogni effetto di legge. Per tutelare la privacy degli
interessati, i nominativi dei candidati idonei, classificati in
posizione non utile all'assunzione, verranno pubblicati solo in caso
di utilizzo delle graduatorie, ai sensi del comma precedente.