Art. 9
Nomina e assegnazione
I candidati classificati in posizione utile all'assunzione
dovranno comunicare alla Banca d'Italia - qualora non abbiano gia'
provveduto nella domanda on-line - un indirizzo di Posta elettronica
certificata al quale verranno indirizzate, a ogni effetto di legge,
le comunicazioni di avvio del procedimento di nomina e assegnazione
ed eventuali altre comunicazioni. Il possesso di un indirizzo PEC e'
indispensabile per avviare il procedimento di assunzione.
La Banca d'Italia procede all'assunzione dei candidati utilmente
classificati che non abbiano tenuto comportamenti incompatibili con
le funzioni da svolgere nell'Istituto e siano in possesso dei
requisiti di cui all'art. 1. Essi sono nominati in prova come:
Esperto (profilo tecnico) al 1° livello stipendiale, per il
concorso di cui alla lettera A;
Esperto (profilo tecnico) al 2° livello stipendiale, per il
concorso di cui alla lettera B.
Al termine del periodo di prova della durata di sei mesi, le
persone nominate, se riconosciute idonee, conseguono la conferma
della nomina con la stessa decorrenza di quella in prova;
nell'ipotesi di esito sfavorevole, il periodo di prova e' prorogato,
per una sola volta, di altri sei mesi.
L'accettazione della nomina non puo' essere in alcun modo
condizionata.
Il rapporto d'impiego di coloro che non sono in possesso della
cittadinanza italiana e' regolato tenendo conto delle limitazioni di
legge in materia di accesso ai posti di lavoro presso gli enti
pubblici.
Le persone nominate devono prendere servizio presso la sede di
lavoro cui sono assegnate entro il termine comunicato; eventuali
proroghe del termine sono concesse solo per giustificati motivi. Se
rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di giustificati
motivi, non prendono servizio entro il termine, decadono dalla
nomina, come previsto dal Regolamento del personale della Banca
d'Italia.