Art. 8 
 
 
                            Prove scritte 
 
 
    1. I candidati ai concorsi che non riceveranno  comunicazione  di
esclusione  dovranno  sostenere   le   prove   scritte   di   cultura
tecnico-professionale, secondo il calendario che sara' reso  noto  ai
concorrenti mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione
comunicazioni del portale dei concorsi,  con  valore  di  notifica  a
tutti gli effetti e  nei  confronti  di  tutti  i  concorrenti.  Tale
avviso, comprensivo di certificazione/documentazione  da  portare  al
seguito, compilato con le modalita' di cui al precedente art.  5  del
presente decreto, ai sensi dell'art. 6, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994,  n.  487,  sara'  pubblicato  con  un
anticipo di almeno quindici  giorni  prima  dell'inizio  delle  prove
medesime. 
    2. I concorrenti saranno tenuti  a  presentarsi  entro  le  7,30,
nella sede e nei giorni indicati  nel  predetto  avviso,  muniti  del
documento di riconoscimento di cui all'art. 6, comma  1,  nonche'  di
copia del messaggio di posta elettronica della corretta  acquisizione
e protocollazione della domanda di partecipazione al concorso di  cui
all'art. 4, comma 4. Essi dovranno portare al  seguito  una  penna  a
sfera a inchiostro  indelebile  nero,  mentre  la  carta  sara'  loro
fornita  sul  posto.  Coloro  che  risulteranno  assenti  al  momento
dell'inizio di ciascuna prova  saranno  considerati  rinunciatari  e,
quindi,  esclusi  dal  concorso,   quali   che   siano   le   ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 
    3. Le materie  sulle  quali  verteranno  le  prove  scritte  e  i
relativi programmi sono riportati, in relazione a  ciascun  concorso,
negli allegati B, C, D, E e F che costituiscono parte integrante  del
presente bando. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle
prove, saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12, 13  e
14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    4. Le prove scritte si intenderanno superate  se  il  concorrente
avra' conseguito in ciascuna di esse un  punteggio  non  inferiore  a
18/30. 
    5.   La   Direzione   generale   per   il   personale   militare,
presumibilmente a partire dal mese di marzo  2020,  pubblichera'  nel
portale dei concorsi, l'esito delle prove scritte e  per  coloro  che
abbiano superato le citate prove, nello stesso periodo,  pubblichera'
anche il diario di convocazione per i successivi accertamenti di  cui
agli articoli 10, 11.  La  predetta  comunicazione  avra'  valore  di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.