Art. 8 
 
 
                                Oneri 
 
 
    1. Ai  componenti  della  commissione  di  cui  all'art.  4,  non
residenti a Roma, spetta il  rimborso  delle  spese  di  missione.  I
predetti componenti sono equiparati,  ai  fini  del  trattamento,  ai
dirigenti di prima fascia, ai  sensi  dell'art.  28  della  legge  28
dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni. Le spese  relative
al viaggio ed al soggiorno del rappresentante designato dalla regione
restano a carico della medesima. 
    2. Gli oneri relativi al trattamento di missione  dei  componenti
della  commissione,  valutati  presuntivamente  in   euro   2.000,00,
graveranno sul Capitolo 3125 p.g.  3,  «Spese  per  il  funzionamento
-compresi i gettoni di  presenza,  i  compensi  ai  componenti  e  le
indennita' di missione ed il rimborso spese di  trasporto  ai  membri
estranei all'amministrazione della salute -di  consigli,  comitati  e
commissioni in materia di ricerca medica», nell'ambito della Missione
«Ricerca e innovazione» - Programma «Ricerca  per  il  settore  della
sanita' pubblica» - «Funzionamento» - C.D.R. «Direzione della ricerca
e dell'innovazione in sanita'», allocato nello  stato  di  previsione
della spesa del Ministero della salute per l'esercizio 2020.