Art. 10 
 
                         Prova preselettiva 
 
    1.  In  considerazione  del  numero   delle   domande   pervenute
l'amministrazione si riserva la facolta' di far  precedere  le  prove
scritte  da  una  prova  preselettiva.  Tale   prova,   ove   svolta,
consistera' in un questionario a risposta multipla, composto  da  una
serie di domande di carattere attitudinale finalizzate alla  verifica
della capacita' logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico e
critico-verbale e una serie di domande vertenti sulle materie di  cui
al comma 6 del precedente art. 9. 
    2.  Ai  fini  della  predisposizione  delle  domande  a  risposta
multipla  l'amministrazione  e'  autorizzata   ad   avvalersi   della
consulenza di enti pubblici o di privati specializzati  nel  settore.
La predisposizione dei quesiti puo'  essere  affidata  a  qualificati
istituti pubblici e privati. La commissione esaminatrice  provvedera'
alla validazione dei quesiti. 
    3. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non  concorre
ai fini della determinazione della votazione complessiva finale. 
    4. Durante le prove preselettive e' fatto divieto ai candidati di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri salvo che con gli incaricati  della  vigilanza  e
con i componenti della commissione esaminatrice. 
    5. Nel corso delle prove preselettive e' vietato ai candidati  di
portare  nell'aula  di  esame  carta  da  scrivere,  appunti,  libri,
opuscoli  di  qualsiasi  genere  ed  apparecchi  che  consentano   di
comunicare tra loro e con l'esterno. Il candidato che contravviene  a
tali disposizioni e' escluso dal concorso. 
    6. Sono  ammessi  a  sostenere  le  successive  prove  scritte  i
candidati  classificatisi,  in  base  al  punteggio,  tra   i   primi
quattrocento, nonche' i candidati che  abbiano  riportato  lo  stesso
punteggio del candidato classificato all'ultimo posto utile. 
    7. Ai sensi dell'art. 20 della legge 5  febbraio  1992,  n.  104,
come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i soggetti con
handicap affetti da  invalidita'  uguale  o  superiore  all'80%  sono
esonerati dallo svolgimento della prova preselettiva e  sono  ammessi
direttamente alle prove scritte. 
    8. Il mancato possesso  dei  titoli  per  l'esonero  dalla  prova
preselettiva  ovvero  la  mancata  documentazione,   ove   richiesta,
comportera' del pari l'esclusione dal concorso e la  revoca  da  ogni
atto o provvedimento conseguente. 
    9. La prova preselettiva si svolgera' nel luogo e nelle date  che
saranno stabiliti con successivo provvedimento, che sara'  pubblicato
nel sito  istituzionale  www.giustizia.it  Tale  pubblicazione  avra'
valore di notifica a tutti gli effetti. 
    10.  I  candidati  che  hanno  presentato  regolare  domanda   di
partecipazione sono ammessi alla prova preselettiva  con  riserva  di
accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione e
dovranno  presentarsi  nel  luogo   e   nei   giorni   indicati   nel
provvedimento di cui al comma precedente. 
    11. L'assenza dalla  prova  preselettiva,  qualunque  ne  sia  la
causa, comportera' l'esclusione dal concorso. 
    12. L'esito della prova preselettiva sara'  pubblicato  nel  sito
istituzionale www.giustizia.it 
    13. Tale pubblicazione avra' valore di notifica ad  ogni  effetto
di legge.