Art. 10
Prova preselettiva
1. In considerazione del numero delle domande pervenute
l'amministrazione si riserva la facolta' di far precedere le prove
scritte da una prova preselettiva. Tale prova, ove svolta,
consistera' in un questionario a risposta multipla, composto da una
serie di domande di carattere attitudinale finalizzate alla verifica
della capacita' logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico e
critico-verbale e una serie di domande vertenti sulle materie di cui
al comma 6 del precedente art. 9.
2. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta
multipla l'amministrazione e' autorizzata ad avvalersi della
consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.
La predisposizione dei quesiti puo' essere affidata a qualificati
istituti pubblici e privati. La commissione esaminatrice provvedera'
alla validazione dei quesiti.
3. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
ai fini della determinazione della votazione complessiva finale.
4. Durante le prove preselettive e' fatto divieto ai candidati di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza e
con i componenti della commissione esaminatrice.
5. Nel corso delle prove preselettive e' vietato ai candidati di
portare nell'aula di esame carta da scrivere, appunti, libri,
opuscoli di qualsiasi genere ed apparecchi che consentano di
comunicare tra loro e con l'esterno. Il candidato che contravviene a
tali disposizioni e' escluso dal concorso.
6. Sono ammessi a sostenere le successive prove scritte i
candidati classificatisi, in base al punteggio, tra i primi
quattrocento, nonche' i candidati che abbiano riportato lo stesso
punteggio del candidato classificato all'ultimo posto utile.
7. Ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i soggetti con
handicap affetti da invalidita' uguale o superiore all'80% sono
esonerati dallo svolgimento della prova preselettiva e sono ammessi
direttamente alle prove scritte.
8. Il mancato possesso dei titoli per l'esonero dalla prova
preselettiva ovvero la mancata documentazione, ove richiesta,
comportera' del pari l'esclusione dal concorso e la revoca da ogni
atto o provvedimento conseguente.
9. La prova preselettiva si svolgera' nel luogo e nelle date che
saranno stabiliti con successivo provvedimento, che sara' pubblicato
nel sito istituzionale www.giustizia.it Tale pubblicazione avra'
valore di notifica a tutti gli effetti.
10. I candidati che hanno presentato regolare domanda di
partecipazione sono ammessi alla prova preselettiva con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione e
dovranno presentarsi nel luogo e nei giorni indicati nel
provvedimento di cui al comma precedente.
11. L'assenza dalla prova preselettiva, qualunque ne sia la
causa, comportera' l'esclusione dal concorso.
12. L'esito della prova preselettiva sara' pubblicato nel sito
istituzionale www.giustizia.it
13. Tale pubblicazione avra' valore di notifica ad ogni effetto
di legge.