Art. 12
Graduatoria
1. Espletate le prove del concorso, la commissione di cui
all'art. 8 redige la graduatoria di merito con l'indicazione della
votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.
2. Il punteggio finale sara' determinato dalla somma della media
dei voti riportati nelle prove scritte e della votazione conseguita
nella prova orale.
3. Il direttore generale del personale e delle risorse,
riconosciuta la regolarita' del procedimento, con proprio decreto
approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso.
4. Tale graduatoria sara' pubblicata nel sito istituzionale
www.giustizia.it con modalita' che assicurino la protezione dei dati
personali. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto
avviso decorre il termine per eventuali impugnative.