Art. 3 Requisiti e condizioni per la partecipazione 1. Per la partecipazione al presente concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana. Sono ammessi, inoltre, tutte le categorie di stranieri indicate all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, commi 1 e 3-bis, e i familiari di cittadini dell'Unione (o italiani) ai sensi dell'art. 24 della direttiva 2004/38; b) godimento dei diritti civili e politici; c) diploma di istituto tecnico per il settore economico - indirizzo «Amministrazione, finanza e marketing» ovvero titoli equiparati e equipollenti secondo la normativa vigente; Per i titoli di studio conseguiti all'estero, i candidati devono, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, essere in possesso del provvedimento di equivalenza del titolo di studio previsto dalla normativa italiana vigente; ovvero, aver attivato presso l'Autorita' competente la procedura di equivalenza. I candidati sono ammessi con riserva alle prove concorsuali in attesa dell'emanazione del suddetto provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it L'effettiva attivazione deve essere comunicata, a pena d'esclusione dal concorso, prima dell'espletamento delle prove orali. d) idoneita' fisica allo svolgimento delle mansioni di contabile. L'amministrazione si riserva di accertare tale requisito prima dell'assunzione all'impiego. Tale requisito vale solo per i soggetti con disabilita'; e) qualita' morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o licenziati a seguito di procedimento disciplinare, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi, o interdetti dai pubblici uffici per effetto di sentenza passata in giudicato. 3. L'amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, nonche' il possesso del requisito della condotta e delle qualita' morali. 4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. 5. I candidati sono ammessi con riserva alle prove concorsuali. L'amministrazione puo' disporre, in ogni momento, con provvedimento del direttore generale del personale e delle risorse, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti o per la mancata osservanza dei termini stabiliti nel presente bando.