Art. 3
Requisiti e condizioni per la partecipazione
1. Per la partecipazione al presente concorso i candidati devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana. Sono ammessi, inoltre, tutte le
categorie di stranieri indicate all'art. 38 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, commi 1 e 3-bis, e i familiari di cittadini
dell'Unione (o italiani) ai sensi dell'art. 24 della direttiva
2004/38;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) diploma di istituto tecnico per il settore economico -
indirizzo «Amministrazione, finanza e marketing» ovvero titoli
equiparati e equipollenti secondo la normativa vigente;
Per i titoli di studio conseguiti all'estero, i candidati devono,
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di partecipazione, essere in possesso del provvedimento di
equivalenza del titolo di studio previsto dalla normativa italiana
vigente; ovvero, aver attivato presso l'Autorita' competente la
procedura di equivalenza. I candidati sono ammessi con riserva alle
prove concorsuali in attesa dell'emanazione del suddetto
provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel
caso in cui il provvedimento sia gia' stato ottenuto per la
partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione
per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito
istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it
L'effettiva attivazione deve essere comunicata, a pena d'esclusione
dal concorso, prima dell'espletamento delle prove orali.
d) idoneita' fisica allo svolgimento delle mansioni di
contabile. L'amministrazione si riserva di accertare tale requisito
prima dell'assunzione all'impiego. Tale requisito vale solo per i
soggetti con disabilita';
e) qualita' morali e di condotta previste dall'art. 35, comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati
destituiti o licenziati a seguito di procedimento disciplinare, o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero coloro che siano stati
dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito
mediante la produzione di documenti falsi, o interdetti dai pubblici
uffici per effetto di sentenza passata in giudicato.
3. L'amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare le
eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego, nonche' il possesso del requisito della condotta e delle
qualita' morali.
4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
5. I candidati sono ammessi con riserva alle prove concorsuali.
L'amministrazione puo' disporre, in ogni momento, con provvedimento
del direttore generale del personale e delle risorse, l'esclusione
dal concorso per difetto dei requisiti prescritti o per la mancata
osservanza dei termini stabiliti nel presente bando.