Art. 6 
 
Disposizioni in favore di particolari categorie  di  cittadini  nelle
                           prove di esame 
 
    1. I candidati affetti da patologie limitatrici  della  autonomia
sono assistiti nell'espletamento delle prove di esame, ai sensi degli
articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  da  personale
dell'amministrazione penitenziaria, in possesso di titolo  di  studio
inferiore a quello previsto per l'ammissione al concorso. 
    2. Detti candidati dovranno comunicare  l'ausilio  necessario  in
relazione al proprio  handicap,  nonche'  l'eventuale  necessita'  di
tempi  aggiuntivi.  Le  richieste  dovranno  essere  comprovate,  con
l'invio  dell'apposita  certificazione  rilasciata  dalla  competente
struttura  pubblica  dalla  quale  dovranno  risultare   in   maniera
specifica gli ausili necessari e gli eventuali tempi aggiuntivi.  Nel
caso di svolgimento di prova preselettiva  i  soggetti  con  handicap
affetti da invalidita' uguale  o  superiore  all'80%  sono  esonerati
dallo svolgimento della stessa e sono ammessi direttamente alle prove
scritte, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,
come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In ogni  caso,
i tempi aggiuntivi non eccederanno il cinquanta per cento  del  tempo
assegnato per la prova. 
    3. Le modalita' di trasmissione della documentazione che consenta
all'amministrazione di  individuare  e  predisporre  i  mezzi  e  gli
strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso da
parte dei candidati di cui ai commi  precedenti,  saranno  rese  note
unitamente all'avviso di pubblicazione delle prove di esame sul  sito
istituzionale www.giustizia.it