Art. 6
Disposizioni in favore di particolari categorie di cittadini nelle
prove di esame
1. I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia
sono assistiti nell'espletamento delle prove di esame, ai sensi degli
articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da personale
dell'amministrazione penitenziaria, in possesso di titolo di studio
inferiore a quello previsto per l'ammissione al concorso.
2. Detti candidati dovranno comunicare l'ausilio necessario in
relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di
tempi aggiuntivi. Le richieste dovranno essere comprovate, con
l'invio dell'apposita certificazione rilasciata dalla competente
struttura pubblica dalla quale dovranno risultare in maniera
specifica gli ausili necessari e gli eventuali tempi aggiuntivi. Nel
caso di svolgimento di prova preselettiva i soggetti con handicap
affetti da invalidita' uguale o superiore all'80% sono esonerati
dallo svolgimento della stessa e sono ammessi direttamente alle prove
scritte, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In ogni caso,
i tempi aggiuntivi non eccederanno il cinquanta per cento del tempo
assegnato per la prova.
3. Le modalita' di trasmissione della documentazione che consenta
all'amministrazione di individuare e predisporre i mezzi e gli
strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso da
parte dei candidati di cui ai commi precedenti, saranno rese note
unitamente all'avviso di pubblicazione delle prove di esame sul sito
istituzionale www.giustizia.it