Art. 6 Disposizioni in favore di particolari categorie di cittadini nelle prove di esame 1. I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia sono assistiti nell'espletamento delle prove di esame, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da personale dell'amministrazione penitenziaria, in possesso di titolo di studio inferiore a quello previsto per l'ammissione al concorso. 2. Detti candidati dovranno comunicare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. Le richieste dovranno essere comprovate, con l'invio dell'apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura pubblica dalla quale dovranno risultare in maniera specifica gli ausili necessari e gli eventuali tempi aggiuntivi. Nel caso di svolgimento di prova preselettiva i soggetti con handicap affetti da invalidita' uguale o superiore all'80% sono esonerati dallo svolgimento della stessa e sono ammessi direttamente alle prove scritte, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il cinquanta per cento del tempo assegnato per la prova. 3. Le modalita' di trasmissione della documentazione che consenta all'amministrazione di individuare e predisporre i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso da parte dei candidati di cui ai commi precedenti, saranno rese note unitamente all'avviso di pubblicazione delle prove di esame sul sito istituzionale www.giustizia.it