Art. 8 Commissione esaminatrice 1. Con successivo provvedimento del direttore generale del personale e delle risorse, sara' nominata la commissione esaminatrice sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni e in conformita' ai principi dettati dall'art. 35, comma 3, lettera e) e 35-bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della commissione, puo' essere prevista la nomina di un presidente supplente, di due componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento. 3. Per la prova orale la commissione esaminatrice puo' essere integrata con membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della lingua straniera e delle competenze informatiche. 4. Il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non e' consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre quattro anni dalla data di pubblicazione del bando di concorso. Non potranno essere nominati coloro nei confronti dei quali ricorrano le condizioni di cui all'art. 35, punto 3, lettera e) e dell'art. 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 5. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille unita', la commissione, con successivo decreto, puo' essere integrata di un numero di componenti e di segretari aggiunti tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni.