Art. 9 Prove di esame 1. Il concorso si svolgera' mediante esame e consistera' in due prove scritte e una prova orale che comprendera' anche l'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta e delle capacita' e attitudini all'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche. 2. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. La commissione, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. I quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. 3. Le due prove scritte consisteranno in una serie di domande a risposta multipla vertenti rispettivamente sulle seguenti materie: a) elementi di ordinamento penitenziario ed organizzazione degli istituti e servizi dell'amministrazione penitenziaria; b) elementi di contabilita' di Stato con particolare riferimento ai servizi amministrativo contabili dell'amministrazione penitenziaria. 4. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta multipla l'amministrazione e' autorizzata ad avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore. La predisposizione dei quesiti puo' essere affidata a qualificati istituti pubblici e privati. La commissione esaminatrice provvedera' alla validazione dei quesiti. 5. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato il punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle prove scritte. 6. La prova orale vertera' sulle materie oggetto delle prove scritte ed inoltre su: a) nozioni di economia politica e di scienze delle finanze; b) nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo con particolare riferimento al rapporto di pubblico impiego. 7. Le prove scritte si svolgeranno nei luoghi e nelle date che saranno stabiliti con successivo provvedimento, che sara' pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della giustizia. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti. 8. I candidati che hanno presentato regolare domanda di partecipazione sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione e dovranno presentarsi nei luoghi e nei giorni indicati nel provvedimento di cui al comma precedente. 9. La prova orale si intende superata se il candidato avra' conseguito una votazione di almeno 21/30. 10. La prova orale potra' essere svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, che garantiscano comunque l'adozione di soluzioni tecniche, assicurando la pubblicita' della stessa, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita'. 11. I candidati ammessi alla prova orale riceveranno all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato nella domanda, la comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte e della data in cui dovra' essere sostenuta la prova orale, almeno venti giorni prima della stessa. 12. I candidati che non si presenteranno nei giorni e nell'ora previsti per sostenere le prove di esame saranno considerati esclusi dal concorso.