Art. 9 
 
                           Prove di esame 
 
    1. Il concorso si svolgera' mediante esame e consistera'  in  due
prove scritte e una prova orale che comprendera' anche l'accertamento
della conoscenza della lingua straniera prescelta e delle capacita' e
attitudini all'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche. 
    2. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i
criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali al fine
di  assegnare  i  punteggi  attribuiti   alle   singole   prove.   La
commissione,  immediatamente  prima  dell'inizio  di  ciascuna  prova
orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna
delle materie di esame. I quesiti sono proposti a  ciascun  candidato
previa estrazione a sorte. 
    3. Le due prove scritte consisteranno in una serie di  domande  a
risposta multipla vertenti rispettivamente sulle seguenti materie: 
      a) elementi  di  ordinamento  penitenziario  ed  organizzazione
degli istituti e servizi dell'amministrazione penitenziaria; 
      b)  elementi  di  contabilita'   di   Stato   con   particolare
riferimento ai servizi amministrativo contabili  dell'amministrazione
penitenziaria. 
    4.  Ai  fini  della  predisposizione  delle  domande  a  risposta
multipla  l'amministrazione  e'  autorizzata   ad   avvalersi   della
consulenza di enti pubblici o di privati specializzati  nel  settore.
La predisposizione dei quesiti puo'  essere  affidata  a  qualificati
istituti pubblici e privati. La commissione esaminatrice  provvedera'
alla validazione dei quesiti. 
    5. Saranno ammessi alla  prova  orale  i  candidati  che  avranno
riportato il punteggio  di  almeno  21/30  in  ciascuna  delle  prove
scritte. 
    6. La prova orale vertera'  sulle  materie  oggetto  delle  prove
scritte ed inoltre su: 
      a) nozioni di economia politica e di scienze delle finanze; 
      b) nozioni di  diritto  costituzionale  ed  amministrativo  con
particolare riferimento al rapporto di pubblico impiego. 
    7. Le prove scritte si svolgeranno nei luoghi e  nelle  date  che
saranno stabiliti con successivo provvedimento, che sara'  pubblicato
sul sito ufficiale del Ministero della giustizia. Tale  pubblicazione
avra' valore di notifica a tutti gli effetti. 
    8.  I  candidati  che  hanno  presentato  regolare   domanda   di
partecipazione sono ammessi al concorso con riserva  di  accertamento
del possesso dei requisiti prescritti  per  l'assunzione  e  dovranno
presentarsi nei luoghi e nei giorni indicati nel provvedimento di cui
al comma precedente. 
    9. La prova orale si  intende  superata  se  il  candidato  avra'
conseguito una votazione di almeno 21/30. 
    10. La prova  orale  potra'  essere  svolta  in  videoconferenza,
attraverso  l'utilizzo  di  strumenti  informatici  e  digitali,  che
garantiscano comunque l'adozione di soluzioni  tecniche,  assicurando
la pubblicita' della stessa, l'identificazione dei  partecipanti,  la
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita'. 
    11.  I   candidati   ammessi   alla   prova   orale   riceveranno
all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)  indicato  nella
domanda, la comunicazione del voto riportato in ciascuna delle  prove
scritte e della data in cui dovra' essere sostenuta la  prova  orale,
almeno venti giorni prima della stessa. 
    12. I candidati che non si presenteranno nei  giorni  e  nell'ora
previsti per sostenere le prove di esame saranno considerati  esclusi
dal concorso.