Art. 9
Prove di esame
1. Il concorso si svolgera' mediante esame e consistera' in due
prove scritte e una prova orale che comprendera' anche l'accertamento
della conoscenza della lingua straniera prescelta e delle capacita' e
attitudini all'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche.
2. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i
criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali al fine
di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. La
commissione, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova
orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna
delle materie di esame. I quesiti sono proposti a ciascun candidato
previa estrazione a sorte.
3. Le due prove scritte consisteranno in una serie di domande a
risposta multipla vertenti rispettivamente sulle seguenti materie:
a) elementi di ordinamento penitenziario ed organizzazione
degli istituti e servizi dell'amministrazione penitenziaria;
b) elementi di contabilita' di Stato con particolare
riferimento ai servizi amministrativo contabili dell'amministrazione
penitenziaria.
4. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta
multipla l'amministrazione e' autorizzata ad avvalersi della
consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.
La predisposizione dei quesiti puo' essere affidata a qualificati
istituti pubblici e privati. La commissione esaminatrice provvedera'
alla validazione dei quesiti.
5. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno
riportato il punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle prove
scritte.
6. La prova orale vertera' sulle materie oggetto delle prove
scritte ed inoltre su:
a) nozioni di economia politica e di scienze delle finanze;
b) nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo con
particolare riferimento al rapporto di pubblico impiego.
7. Le prove scritte si svolgeranno nei luoghi e nelle date che
saranno stabiliti con successivo provvedimento, che sara' pubblicato
sul sito ufficiale del Ministero della giustizia. Tale pubblicazione
avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
8. I candidati che hanno presentato regolare domanda di
partecipazione sono ammessi al concorso con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione e dovranno
presentarsi nei luoghi e nei giorni indicati nel provvedimento di cui
al comma precedente.
9. La prova orale si intende superata se il candidato avra'
conseguito una votazione di almeno 21/30.
10. La prova orale potra' essere svolta in videoconferenza,
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, che
garantiscano comunque l'adozione di soluzioni tecniche, assicurando
la pubblicita' della stessa, l'identificazione dei partecipanti, la
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita'.
11. I candidati ammessi alla prova orale riceveranno
all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato nella
domanda, la comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove
scritte e della data in cui dovra' essere sostenuta la prova orale,
almeno venti giorni prima della stessa.
12. I candidati che non si presenteranno nei giorni e nell'ora
previsti per sostenere le prove di esame saranno considerati esclusi
dal concorso.