Art. 11
Assunzione in servizio
1. L'assunzione dei vincitori avverra' compatibilmente ai limiti
imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e
regime delle assunzioni e, in particolare, dall'art. 252, comma 8,
del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
2. I candidati dichiarati vincitori del concorso oggetto del
presente bando saranno assunti, con riserva di controllare il
possesso dei requisiti dichiarati in domanda, secondo la disciplina
prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente al
momento dell'immissione in servizio, nel personale del Ministero
della giustizia, nel profilo di cancelliere esperto, area funzionale
seconda, fascia economica F3.
3. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato verra' instaurato
mediante la stipula di contratto individuale di lavoro in regime di
tempo pieno, sulla base della preferenza espressa dai vincitori
secondo l'ordine delle graduatorie finali di merito di cui all'art.
8.
4. I vincitori devono permanere nella sede di prima destinazione
per un periodo non inferiore a cinque anni, ai sensi dell'art. 35,
comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori o di
dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i successivi
candidati utilmente collocati in ordine di graduatoria, qualora non
siano stati gia' nominati vincitori per effetto della clausola cui
all'art. 1, commi 4 e 5.