Art. 4
Commissioni esaminatrici
1. La Direzione generale del personale e dei servizi nomina una
Commissione esaminatrice per ciascuno dei distretti di cui all'art.
1, comma 1, sulla base dei criteri previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e, per esigenze di
funzionalita' e celerita' della procedura concorsuale, si riserva la
eventuale nomina di sottocommissioni, in cui suddividere una o piu'
delle Commissioni esaminatrici a partire dalla fase di espletamento
della prova orale. A ciascuna delle sottocommissioni non puo' essere
assegnato un numero di candidati inferiore a cinquecento. Alle
Commissioni esaminatrici possono essere aggregati membri aggiuntivi
per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle
competenze informatiche.
2. Le Commissioni esaminatrici sono composte da un consigliere di
Stato o magistrato o avvocato dello Stato con qualifica equiparata
ovvero da un dirigente generale, con funzioni di presidente, e da due
dirigenti di livello non generale dell'Amministrazione giudiziaria,
con funzioni di commissari; le funzioni di segretario sono svolte da
un dipendente dell'Amministrazione giudiziaria con la qualifica di
funzionario giudiziario.
3. Secondo quanto disposto dall'art. 249 del citato decreto-legge
n. 34 del 2020, le Commissioni esaminatrici potranno svolgere i
propri lavori in modalita' telematica, garantendo comunque la
sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni.