Art. 5
Valutazione dei titoli e ammissione all'esame orale
1. La selezione si svolge per titoli e colloquio. Il punteggio
complessivo attribuibile e' pari a 105 punti cosi' suddivisi:
a. titoli: massimo 35 punti;
b. esame orale: massimo 70 punti.
2. Non sono valutabili i titoli costituenti requisiti per
l'accesso.
3. La valutazione dei titoli precede l'esame orale.
4. Per la valutazione dei titoli possono essere attribuiti
complessivamente 35 punti, cosi' ripartiti:
a) sino a punti 5,00 per il voto di diploma:
vecchio ordinamento:
i. 60, punti 5,00;
ii. 59, punti 4,75;
iii. 58, punti 4,50;
iv. 57, punti 4,25;
v. 56, punti 4,00;
vi. 55, punti 3,75;
vii. 54, punti 3,50;
viii. 53, punti 3,25;
ix. 52, punti 3,00;
x. 51, punti 2,75;
xi. 50, punti 2,50;
xii. 49, punti 2,25;
xiii. 48, punti 2,00;
xiv. 47, punti 1,75;
xv. 46, punti 1,50;
xvi. 45, punti 1,25;
xvii. 44, punti 1,00;
xviii. da 41 a 43, punti 0,75;
xix. da 39 a 40, punti 0,50;
xx. da 36 a 38, punti 0,25;
nuovo ordinamento:
i. 100 e lode, punti 5,00;
ii. 100, punti 4,75;
iii. 99, punti 4,50;
iv. 98, punti 4,25;
v. 97, punti 4,00;
vi. 96, punti 3,75;
vii. 95, punti 3,50;
viii. 94 punti, 3,25;
ix. 93, punti 3,00;
x. 92, punti 2,75;
xi. 91, punti 2,50;
xii. da 88 a 90, punti 2,25;
xiii. da 85 a 87, punti 2,00;
xiv. da 82 a 84, punti 1,75;
xv. da 78 a 81, punti 1,50;
xvi. da 74 a 77, punti 1,25;
xvii. da 70 a 73, punti 1,00;
xviii. da 66 a 69, punti 0,75;
xix. da 63 a 65, punti 0,50;
xx. da 60 a 62, punti 0,25;
b) punti 4,00 per ogni anno (e punti 1,00 per ogni ulteriore
frazione superiore a tre mesi) successivo al terzo di servizio
nell'amministrazione giudiziaria, senza demerito;
c) punti 3,00 per ogni anno (e punti 0,75 per ogni ulteriore
frazione superiore a tre mesi) successivo al primo di svolgimento
delle funzioni di magistrato onorario, senza essere incorso in
sanzioni disciplinari;
d) punti 3,00 per ogni anno (e punti 0,75 per ogni ulteriore
frazione superiore a tre mesi) successivo al primo di iscrizione
all'albo professionale degli avvocati, senza essere incorso in
sanzioni disciplinari;
e) punti 2,00 per ogni anno intero (e punti 0,50 per ogni
ulteriore frazione superiore a tre mesi) successivo al quinto di
svolgimento dell'attivita' di docente di materie giuridiche nella
classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso
scuole secondarie di secondo grado aventi sede nel Distretto per il
quale e' stata presentata la domanda;
f) punti 2,00 per ogni anno (e punti 0,50 per ogni ulteriore
frazione superiore a tre mesi) successivo al quinto di servizio nelle
forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli
ispettori, o nei ruoli superiori;
g) punti 6,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo, il
tirocinio presso Uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attestato ai sensi del comma 11 del
suddetto articolo;
h) punti 5,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo,
l'ulteriore periodo di perfezionamento nell'ufficio per il processo
ai sensi dell'art. 16-octies, comma 1-bis e comma 1-quater del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
i) punti 3,00 a coloro che hanno completato, con esito
positivo, il tirocinio formativo ai sensi dell'art. 37, comma 11, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non avendo fatto parte
dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art.
16-octies, comma 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
114.
5. I punteggi di cui al comma 4 sono cumulabili, sino al massimo
previsto dal comma 1, lettera a).
6. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di cui al presente bando.
7. L'Amministrazione valuta solo i titoli completi di tutte le
informazioni necessarie per la valutazione.
8. Per ciascuno dei distretti di cui al precedente art. 1, comma
1, la Direzione generale del personale e della formazione redige una
graduatoria preliminare relativa ai punteggi conseguiti nella
valutazione dei titoli, pubblicata sul sito del Ministero della
giustizia. Tale pubblicazione avra' valore di notifica ad ogni
effetto di legge e i candidati non riceveranno ulteriori
comunicazioni.
9. E' ammesso a sostenere l'esame orale, sulla base dei punteggi
attribuiti in sede di valutazione dei titoli, un numero di candidati
pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascun
distretto giudiziario. Tale numero potra' essere superiore, in caso
di candidati collocatisi ex-aequo all'ultimo posto utile in ordine di
graduatoria
10. L'elenco alfabetico dei candidati ammessi alle prove orali
sara' pubblicato sul sito del Ministero della giustizia almeno venti
giorni prima del loro svolgimento, con indicazione del luogo, della
data e dell'orario in cui dovranno presentarsi per sostenerle. Tale
pubblicazione avra' valore di notifica ad ogni effetto di legge e i
candidati non riceveranno ulteriori comunicazioni.