Art. 7
Titoli di preferenza a parita' di merito ed a parita' di merito e
titoli
1. A parita' di merito, ai sensi dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:
i. gli insigniti di medaglia al valor militare;
ii. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
iii. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
iv. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
v. gli orfani di guerra;
vi. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
vii. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
viii. i feriti in combattimento;
ix. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
x. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
xi. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
xii. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
xiii. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati
e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
xiv. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
xv. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
xvi. coloro che abbiano prestato il servizio militare come
combattenti;
xvii. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nel Ministero della giustizia;
xviii. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero
dei figli a carico;
xix. gli invalidi e i mutilati civili;
xx. i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
2. Costituiscono, altresi', titoli di preferenza a parita' di
merito:
i. l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di
perfezionamento nell'ufficio per il processo, ai sensi dell'art.
16-octies, commi 1-bis e 1-quater, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114;
ii. l'avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli
uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98;
iii. l'avere completato, con esito positivo, il tirocinio
formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma
11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo
parte dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art.
16-octies, commi 1-bis e 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114.
3. A parita' di merito e di titoli, ai sensi del citato art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 2020, la
preferenza e' determinata:
i. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
ii. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
4. Se, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli
preferenziali, due o piu' candidati si collocano in pari posizione,
e' preferito il candidato piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 2,
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art.
3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
5. Gli eventuali titoli di riserva nonche' i titoli di preferenza
a parita' di merito e a parita' di titoli, per poter essere oggetto
di valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del
temine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed
espressamente menzionati nella stessa.