Art. 8
Validazione e pubblicita' delle graduatorie finali di merito
1. Le graduatorie finali di merito saranno validate dalle
Commissioni esaminatrici e trasmesse alla Direzione generale del
personale e della formazione ai fini dell'approvazione.
2. L'avviso relativo alla avvenuta approvazione di tali
graduatorie sara' pubblicato sul sito del Ministero della giustizia e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Tale pubblicazione avra' valore di
notifica a tutti gli effetti.
3. Ogni eventuale ulteriore comunicazione ai candidati sara' in
ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul
sito del Ministero della giustizia. Tale pubblicazione avra' valore
di notifica a tutti gli effetti.
4. I primi classificati nelle graduatorie finali di merito dei
singoli distretti, in numero pari ai posti disponibili, tenuto conto
delle riserve dei posti di cui all'art. 1, comma 3, saranno nominati
vincitori e assegnati al Ministero della giustizia - Amministrazione
giudiziaria.
5. Le sedi per i diversi contingenti messi a concorso con il
presente bando saranno conferite ai vincitori con modalita' che
verranno comunicate mediante pubblicazione sul sito del Ministero
della giustizia, fermo restando quanto previsto dall'art. 11.