Art. 9
Accesso agli atti
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge.
2. Con la presentazione della domanda di partecipazione di cui
all'art. 3, il candidato autorizza previamente il Ministero della
giustizia - Direzione generale del personale e della formazione del
Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei
servizi ad evadere eventuali rituali richieste di accesso agli atti
della presente procedura di reclutamento, anche facenti parte del
fascicolo concorsuale del candidato medesimo.
3. Il responsabile unico del procedimento e' il dirigente
dell'Ufficio terzo - concorsi e inquadramenti della Direzione
generale del personale e della formazione.