Art. 3 Commissioni esaminatrici 1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, nominano le commissioni esaminatrici sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La commissione esaminatrice e' competente per l'espletamento degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 2. La commissione esaminatrice puo' svolgere i propri lavori in modalita' telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.