Art. 4 Accesso agli atti 1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 2. Il Responsabile Unico del Procedimento e' il responsabile dell'Ufficio dell'Amministrazione come indicato nell'avviso pubblico di selezione di cui all'articolo 1, comma 3.