Art. 4 
 
 
                          Accesso agli atti 
 
 
    1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti  disposizioni  di
legge. 
    2. Il Responsabile Unico  del  Procedimento  e'  il  responsabile
dell'Ufficio dell'Amministrazione come indicato nell'avviso  pubblico
di selezione di cui all'articolo 1, comma 3.