Art. 5 
 
 
                  Trattamento dei dati personali   
 
 
    1.  I  dati  raccolti  con  la  domanda  di  partecipazione  alla
procedura di selezione sono trattati esclusivamente per le  finalita'
connesse  all'espletamento  della  procedura  e  per  le   successive
attivita'  inerenti  all'eventuale  procedimento  di  assunzione  nel
rispetto della normativa specifica. 
    2. I dati  forniti  dai  candidati  per  la  partecipazione  alla
selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati  e
possono essere trattati e conservati,  nel  rispetto  degli  obblighi
previsti dalla normativa vigente e per il tempo  necessario  connesso
alla gestione della  procedura  selettiva  e  delle  graduatorie,  in
archivi  informatici/cartacei  per  i   necessari   adempimenti   che
competono  all'Ufficio  da  individuare   nell'avviso   pubblico   di
selezione  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  e  alla  commissione
esaminatrice in ordine alle procedure selettive e anche per adempiere
a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla  normativa
comunitaria. 
    3. Il conferimento dei dati e'  obbligatorio  ed  il  rifiuto  di
fornire gli  stessi  comporta  l'impossibilita'  di  dar  corso  alla
valutazione della domanda di partecipazione alla  selezione  e  anche
agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale. 
    4. I dati personali in  questione  sono  trattati,  nel  rispetto
delle disposizioni di legge, con l'impiego  di  misure  di  sicurezza
idonee a garantire la riservatezza del  soggetto  interessato  cui  i
dati si riferiscono. 
    5.  Il  titolare  del  trattamento  dei   dati   e'   individuato
nell'avviso  di  selezione  di  cui  all'articolo  1,  comma  3.   Il
responsabile del trattamento e' il dirigente dell'Ufficio individuato
nel predetto avviso.  Incaricati  del  trattamento  sono  le  persone
preposte alla procedura di selezione individuate dall'Amministrazione
nell'ambito della procedura medesima. 
    6. I dati personali possono essere comunicati ad altri  soggetti,
pubblici e privati, quando cio' e' previsto da disposizioni di  legge
o di regolamento. 
    7. I dati personali possono  essere  oggetto  di  diffusione  nel
rispetto delle delibere dell'Autorita' garante per la protezione  dei
dati personali. La graduatoria finale di merito e'  diffusa  mediante
pubblicazione nelle forme previste dalle  norme  in  materia  e,  nel
rispetto dei principi di pertinenza e non  eccedenza,  attraverso  il
sito istituzionale dell'Amministrazione. 
    8. L'interessato puo' esercitare, alle condizioni e nei limiti di
cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli  15
e seguenti dello stesso:  l'accesso  ai  propri  dati  personali,  la
rettifica  o  la  cancellazione  dei   dati,   la   limitazione   del
trattamento, la portabilita' dei dati, l'opposizione al  trattamento.
L'interessato puo' inoltre esercitare il diritto di proporre  reclamo
all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali.