IL DIRETTORE GENERALE 
                   per le risorse e l'innovazione 
 
    Visto il testo unico approvato  con  il  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, e successive modifiche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,
n. 18, e successive  modifiche  contenente  disposizioni  legislative
speciali riguardanti l'Ordinamento dell'amministrazione degli  affari
esteri; 
    Visto il  decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale 20 dicembre 2019,  n.  1202/2722  recante
modifica del decreto ministeriale n. 233  del  3  febbraio  2017  che
disciplina le articolazioni interne, distinte  in  unita'  e  uffici,
delle strutture di primo livello dell'Amministrazione centrale; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
    Visto il decreto  legislativo  25  maggio  2017  n.  75,  recante
modifiche e integrazioni al decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),  e  2,  lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g),  h),  l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 
    Visto l'art. 22, comma 15, del sopra citato decreto  legislativo,
relativo alla facolta', in capo alle pubbliche amministrazioni per il
triennio  2020-2022  di  valorizzare  le   professionalita'   interne
attraverso procedure  selettive  per  la  progressione  tra  le  aree
riservate al personale di ruolo, e che dette procedure determinano la
corrispondente riduzione della percentuale di riserva  di  posti,  di
cui all'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Considerato  che  il  Ministero  degli  affari  esteri  e   della
cooperazione  internazionale  intendera'  avvalersi  della   predetta
facolta'; 
    Vista la legge 28 luglio 1999, n.  266,  contenente  disposizioni
relative al personale del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale; 
    Visto il decreto legislativo 27  ottobre  2009,  n.  150  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche   amministrazioni»,   in
particolare  gli  articoli  24,  comma  1,  e  62,  comma  1-bis  che
modificano l'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; 
    Assolti gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 34-bis  del
sopracitato decreto legislativo n. 165/2001, concernente disposizioni
in   materia   di   mobilita'   del   personale    delle    pubbliche
amministrazioni, con Nota MAE0120180 del 19 ottobre 2020; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni ed  integrazioni,  concernente  il
«Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi»; 
    Visti gli articoli 678 e 1014 del decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, relativi alla riserva di posti  per  i  volontari  delle
Forze armate; 
    Visto il decreto-legge del 31 agosto 2013,  n.  101,  convertito,
con modificazioni, dalla legge  30  ottobre  2013,  n.  125,  recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo» e, in particolare, l'art. 3; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
aprile  2020  in  materia   di   determinazione   dei   compensi   da
corrispondere ai componenti delle commissioni  esaminatrici  e  della
Commissione per l'attuazione del progetto di  riqualificazione  delle
pubbliche amministrazioni (RIPAM); 
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante  «Riforma  degli
ordinamenti didattici universitari»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004,  n.  270,  recante  norme  concernenti
l'autonomia didattica degli atenei; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 luglio 2009 in materia di equiparazioni  tra  diplomi
di lauree di  vecchio  ordinamento,  lauree  specialistiche  (LS)  ex
decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n.  270/2004,
ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 luglio 2009 in materia di  equiparazione  tra  classi
delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle  lauree
di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini  della  partecipazione  ai
pubblici concorsi; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 29 aprile 2016 n. 288 e, in particolare, la  tabella  1
relativa  ai  «Raggruppamenti  dei   corsi   di   studio   per   Area
disciplinare»; 
    Vista la normativa in materia di  equipollenze  ed  equiparazione
dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici; 
    Vista la circolare della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,
Dipartimento della funzione pubblica, 8 novembre 2005, n. 4/2005,  in
particolare laddove si stabilisce  che  «alle  procedure  relative  a
qualifiche e profili professionali per i quali e' richiesto  il  solo
diploma di laurea (DL) possono essere ammessi anche i soggetti muniti
della nuova laurea di primo livello (L)» di cui al succitato  decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; 
    Vista la legge 11 luglio  2002,  n.  148,  recante  «Ratifica  ed
esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di  studio
relativi all'insegnamento superiore nella Regione  europea,  fatta  a
Lisbona l'11 aprile 1997, e  norme  di  adeguamento  dell'ordinamento
interno»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio  2009,
n. 189, recante «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli
di studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002,
n. 148»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Ministro degli  affari  esteri  7  settembre
1994, n. 604, «Regolamento recante  norme  per  la  disciplina  delle
categorie di documenti sottratti al diritto di accesso  ai  documenti
amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4,  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti Amministrativi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  contenente  il  «Testo  unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa», come modificato dall'art. 15, comma 1,  della  legge
12 novembre 2011, n. 183; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,   come
modificato dal decreto-legge 25 maggio 2016, n.  97,  in  materia  di
riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico  e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni ed integrazioni,  recante  il  «Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali»; 
    Visto il  decreto  ministeriale  del  23  giugno  2004,  n.  225,
concernente il regolamento di attuazione dell'art. 20, commi 2  e  3,
dell'art. 21 e dell'art. 181,  comma  1,  lettera  a)  del  succitato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile  2016  in  relazione  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati; 
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 27 aprile  2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni     ed     integrazioni,     recante     il     «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
    Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.   5,
convertito, con modificazioni,  con  legge  4  aprile  2012,  n.  35,
recante «Disposizioni urgenti in  materia  di  semplificazioni  e  di
sviluppo»; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi; 
    Considerato che la condizione di persona priva della vista non e'
compatibile con l'esigenza di assicurare  l'adempimento  dei  compiti
istituzionali  cui  e'  tenuto  il  funzionario  per  i  servizi   di
informatica, telecomunicazioni e cifra, terza area F1, in  quanto  le
funzioni proprie del profilo esigono il pieno possesso del  requisito
della vista, in relazione sia al servizio da svolgere presso la  sede
centrale  che  presso  le  rappresentanze  diplomatiche  e  consolari
all'estero; 
    Vista  la  legge  5  febbraio  1992,   n.   104,   e   successive
modificazioni   ed   integrazioni,   recante   «Legge   quadro    per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  90,  convertito  con
modificazioni nella legge 11 agosto 2014,  n.  114,  con  particolare
riguardo all'art. 25, comma 9,  che  ha  introdotto  il  comma  2-bis
dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e  successive  modificazioni
ed  integrazioni,  recante  «Norme  per  il  diritto  al  lavoro  dei
disabili» ed in particolare l'art. 3 e l'art. 18 comma 2, concernenti
le quote d'obbligo occupazionali a favore  delle  suddette  categorie
protette; 
    Visto che la quota d'obbligo prevista per le  categorie  protette
e' tenuta  nel  rispetto  della  Convenzione  stipulata  in  data  28
settembre 2016, n. 12815, tra il  Ministero  degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale  e  Citta'  Metropolitana  di  Roma
Capitale - Servizio inserimento lavorativo disabili (SILD); 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della  direttiva  2006/54/CE  relativa  al   principio   delle   pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra  uomini  e  donne  in
materia di occupazione e impiego; 
    Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n.  215,  concernente
l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento
tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica; 
    Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n.  216,  concernente
l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento
tra  le  persone  senza  distinzione  di  religione,  di  convinzioni
personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Visto l'art. 1, comma 1, lettera d), del  succitato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 174/94, ai sensi  del  quale
non si puo' prescindere dal possesso della cittadinanza italiana  per
i  posti  nei  ruoli  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, eccettuati i posti a cui  si  accede  in
applicazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; 
    Vista la legge 17 dicembre 2010,  n.  227  recante  «Disposizioni
concernenti la definizione della funzione pubblica  internazionale  e
la  tutela  dei  funzionari  italiani  dipendenti  da  organizzazioni
internazionali» ed il decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2014,  n.  103,  recante  il  Regolamento  recante  disciplina
dell'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  20
agosto 2019, registrato alla Corte dei conti  in  data  18  settembre
2019, reg. 1859, con il quale e'  stata  rideterminata  la  dotazione
organica delle aree funzionali del Ministero degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale, come modificato  dall'art.  3  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  2  dicembre  2019,
registrato alla Corte dei conti in data 20 dicembre 2019, n. 2430; 
    Constatata l'effettiva e concreta  disponibilita'  dei  posti  in
organico nella terza area; 
    Visti il contratto collettivo nazionale  di  lavoro  relativo  al
personale  del  Comparto  «Ministeri»  per   il   biennio   economico
2008-2009, sottoscritto il 23 gennaio 2009, e il contratto collettivo
integrativo del personale del Ministero degli affari esteri  e  della
cooperazione internazionale sottoscritto il 1° dicembre 2016; 
    Visto il contratto collettivo nazionale  di  lavoro  relativo  al
personale del comparto funzioni centrali per il  triennio  2016-2018,
sottoscritto il 12 febbraio 2018; 
    Visto l'art. 1, comma 365, lettera b)  della  legge  11  dicembre
2016, n. 232; 
    Visto l'art. 1, comma 1, lettera b) del  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017; 
    Vista la Tabella 2 dello stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero dell'economia  e  delle  finanze  allegato  alla  legge  27
dicembre 2017, n. 205; 
    Visto il  decreto  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze del 24 aprile 2018; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni  per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione; 
    Visti gli articoli 247-249 del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
34 recante «misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19» cosi'  come  convertito  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un  concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  a
ventisette  posti  di  funzionario  per  i  servizi  di  informatica,
telecomunicazioni e cifra, terza area funzionale, fascia  retributiva
F1,  del  Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
internazionale. 
    2. Ai sensi  dell'art.  167  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il dieci percento dei posti messi a
concorso e' riservato agli impiegati  di  nazionalita'  italiana  con
contratto   a   tempo   indeterminato   presso   le    Rappresentanze
diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura
all'estero, ove in  possesso  dei  requisiti  previsti  dal  presente
bando. 
    3. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66, il trenta percento dei posti messi a  concorso  e'
riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata
di cinque anni delle forze armate, congedati senza demerito anche  al
termine o  durante  le  eventuali  rafferme  contratte  nonche'  agli
ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in  ferma
prefissata che hanno completato senza demerito  la  ferma  contratta,
ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. 
    4. Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, il dieci per cento dei posti messi a concorso e' riservato al
personale di ruolo del MAECI in possesso dei requisiti  previsti  dal
successivo art. 2. 
    5. Con riferimento all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 si
tiene conto dello stato di attuazione  della  Convenzione  richiamata
nelle premesse. 
    6. Coloro che intendono avvalersi di una delle  suddette  riserve
ne devono fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione
al concorso, secondo quanto specificato nel successivo art. 3. 
    7. Le  riserve  di  legge  e  quelle  facoltative  sono  valutate
esclusivamente all'atto della formulazione della  graduatoria  finale
di merito di cui al successivo art. 12 nel limite massimo del 50  per
cento. La predetta percentuale  e'  prioritariamente  destinata  alle
quote  di  riserva  obbligatoria,   in   proporzione   alle   diverse
percentuali previste dalla  legge,  e  in  subordine  alla  quota  di
riserva facoltativa. 
    8.  I  posti  riservati,  se  non  utilizzati  a   favore   delle
sopraindicate categorie di riservatari, sono  conferiti  agli  idonei
secondo l'ordine di graduatoria.