Art. 10 
 
                             Prova orale 
 
    1. La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte
di cui al precedente art. 9 (Informatica, telecomunicazioni e  cifra;
lingua inglese) nonche' su: 
      a)   elementi   normativi   sull'informatica   nella   pubblica
amministrazione e ordinamento del Ministero  degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale; 
      b) elementi di diritto amministrativo e contabilita' di Stato; 
      c) elementi di geografia politica ed economica; 
      d) altra lingua straniera veicolare da scegliersi tra francese,
spagnolo, tedesco, arabo, russo, portoghese, cinese e  giapponese  di
cui al precedente art. 3, comma 2, lettera l); 
      e) prova pratica di informatica per accertare la  conoscenza  e
la capacita' di uso dei principali programmi di  scrittura,  calcolo,
comunicazione, presentazione. 
    2. La prova orale  e'  oggetto  di  una  valutazione  unica;  per
superare la prova e' necessario conseguire  un  punteggio  di  almeno
sessanta centesimi (60/100). 
    3.  La  prova  orale  puo'  essere  svolta  in   videoconferenza,
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo
comunque  l'adozione  di  soluzioni  tecniche   che   assicurino   la
pubblicita' della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonche'
la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita'. 
    4. Al termine di ogni seduta la commissione  forma  l'elenco  dei
candidati esaminati, con  l'indicazione  del  punteggio  da  ciascuno
riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, e'
affisso all'albo della sede d'esame.