Art. 10 Prova orale 1. La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte di cui al precedente art. 9 (Informatica, telecomunicazioni e cifra; lingua inglese) nonche' su: a) elementi normativi sull'informatica nella pubblica amministrazione e ordinamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; b) elementi di diritto amministrativo e contabilita' di Stato; c) elementi di geografia politica ed economica; d) altra lingua straniera veicolare da scegliersi tra francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo, portoghese, cinese e giapponese di cui al precedente art. 3, comma 2, lettera l); e) prova pratica di informatica per accertare la conoscenza e la capacita' di uso dei principali programmi di scrittura, calcolo, comunicazione, presentazione. 2. La prova orale e' oggetto di una valutazione unica; per superare la prova e' necessario conseguire un punteggio di almeno sessanta centesimi (60/100). 3. La prova orale puo' essere svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicita' della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonche' la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita'. 4. Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, e' affisso all'albo della sede d'esame.