Art. 11 
 
                Prova facoltativa in lingua straniera 
 
    1. I candidati possono chiedere nella domanda di ammissione  alle
prove concorsuali di sostenere una prova  facoltativa  orale  in  una
lingua  scelta  tra  francese,  spagnolo,  tedesco,   arabo,   russo,
portoghese, cinese e giapponese, ad esclusione della lingua prescelta
per la prova orale di cui al precedente art. 10, comma 1, lettera d). 
    2. L'eventuale prova facoltativa orale  in  lingua  straniera  e'
sostenuta dai candidati al termine della prova orale. 
    3. Per tale  prova  il  candidato  puo'  conseguire  fino  a  1,5
centesimi, purche' raggiunga la sufficienza di almeno 0,8 centesimi. 
    4. Il punteggio attribuito per  la  prova  facoltativa  orale  in
lingua straniera si aggiunge al punteggio complessivo riportato nelle
prove obbligatorie, sempre che  il  candidato  sia  risultato  idoneo
secondo le modalita' di cui al precedente art. 10, comma 2.