Art. 12 
 
Punteggio finale delle prove d'esame e formazione  della  graduatoria
                              di merito 
 
    1. Il punteggio complessivo  e'  determinato  dalla  somma  della
media  dei  punteggi  conseguiti  nelle  prove  scritte,  di  cui  al
precedente art. 9, e del punteggio ottenuto nella prova orale, di cui
al precedente art. 10. Al punteggio della prova orale sono aggiunti i
centesimi conseguiti nell'eventuale prova facoltativa orale in lingua
straniera, di cui al precedente art. 11. 
    2. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva,  di  cui  al
precedente art. 6, non concorre alla formazione del punteggio finale. 
    3. La graduatoria finale di merito del concorso e' formata  dalla
commissione esaminatrice secondo  l'ordine  derivante  dal  punteggio
complessivo conseguito da ciascun candidato, a cui  si  aggiungono  i
centesimi eventualmente attribuiti per i titoli posseduti.