Art. 12 Punteggio finale delle prove d'esame e formazione della graduatoria di merito 1. Il punteggio complessivo e' determinato dalla somma della media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte, di cui al precedente art. 9, e del punteggio ottenuto nella prova orale, di cui al precedente art. 10. Al punteggio della prova orale sono aggiunti i centesimi conseguiti nell'eventuale prova facoltativa orale in lingua straniera, di cui al precedente art. 11. 2. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva, di cui al precedente art. 6, non concorre alla formazione del punteggio finale. 3. La graduatoria finale di merito del concorso e' formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, a cui si aggiungono i centesimi eventualmente attribuiti per i titoli posseduti.