Art. 14 
 
      Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito 
 
    1.  Il  direttore  generale  per  le  risorse  e   l'innovazione,
riconosciuta la regolarita' del procedimento  del  concorso,  approva
con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti
per l'immissione nella terza area, posizione  economica  F1,  profilo
professionale  di  «funzionario  per  i   servizi   di   informatica,
telecomunicazioni e cifra» degli uffici centrali del Ministero  degli
affari  esteri  e   della   cooperazione   internazionale   e   delle
rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari,  la  graduatoria  di
merito dei candidati risultati idonei nelle  prove  d'esame.  Con  il
medesimo  provvedimento  il  direttore  generale  per  le  risorse  e
l'innovazione dichiara vincitori del concorso i  candidati  utilmente
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve  di
posti e, a parita' di merito, dei titoli di preferenza previsti dalle
vigenti disposizioni. 
    2. La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del
concorso e' pubblicata nel  foglio  di  comunicazioni  del  Ministero
degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale.  Di  tale
pubblicazione  e'  data  notizia  mediante  avviso  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.