Art. 14 Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito 1. Il direttore generale per le risorse e l'innovazione, riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'immissione nella terza area, posizione economica F1, profilo professionale di «funzionario per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra» degli uffici centrali del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari, la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nelle prove d'esame. Con il medesimo provvedimento il direttore generale per le risorse e l'innovazione dichiara vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve di posti e, a parita' di merito, dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni. 2. La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso e' pubblicata nel foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.