Art. 5 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 9 del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487,  e'  nominata
con decreto del direttore generale per le Risorse e l'Innovazione  ed
e' composta da un consigliere di Stato, o da un magistrato o avvocato
dello Stato di corrispondente qualifica, o da un  dirigente  di prima
fascia od equiparato, con funzioni di presidente, e  da  due  esperti
nelle materie oggetto del concorso. 
    2. Alla commissione esaminatrice sono aggregati  membri  aggiunti
per particolari materie. 
    3. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  funzionario  del
Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale
appartenente alla terza area funzionale. 
    4. La commissione esaminatrice puo' svolgere i propri  lavori  in
modalita'  telematica,  garantendo  comunque  la   sicurezza   e   la
tracciabilita' delle comunicazioni.