Art. 6 Prova preselettiva 1. Qualora il numero delle domande lo renda necessario, e' facolta' dell'Amministrazione effettuare una prova preselettiva della durata di sessanta minuti, consistente in sessanta quesiti a risposta multipla e a correzione automatizzata, vertenti sulle seguenti materie: a) informatica, telecomunicazioni e cifra; b) elementi di diritto amministrativo e contabilita' di Stato; c) elementi normativi sull'informatica nella pubblica amministrazione e ordinamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; d) conoscenza ed uso della lingua inglese; e) quesiti di ragionamento logico. 2. Per l'espletamento della prova preselettiva l'Amministrazione potra' avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da enti o societa' specializzate in selezione del personale. Le prove preselettive potranno svolgersi presso sedi decentrate ed eventualmente in via informatica. 3. Sono ammessi alle prove d'esame scritte i primi duecentosettanta candidati classificatisi nella prova preselettiva, purche' soddisfino i requisiti di ammissione previsti dal precedente art. 2. I candidati eventualmente classificatisi al duecentosettantesimo posto con pari punteggio sono tutti ammessi alle prove scritte. 4. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale. 5. Durante la prova preselettiva i candidati non possono utilizzare nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici, ne' possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso.