Art. 6 
 
                         Prova preselettiva 
 
    1. Qualora il  numero  delle  domande  lo  renda  necessario,  e'
facolta' dell'Amministrazione effettuare una prova preselettiva della
durata di sessanta minuti, consistente in sessanta quesiti a risposta
multipla  e  a  correzione  automatizzata,  vertenti  sulle  seguenti
materie: 
      a) informatica, telecomunicazioni e cifra; 
      b) elementi di diritto amministrativo e contabilita' di Stato; 
      c)   elementi   normativi   sull'informatica   nella   pubblica
amministrazione e ordinamento del Ministero  degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale; 
      d) conoscenza ed uso della lingua inglese; 
      e) quesiti di ragionamento logico. 
    2. Per l'espletamento della prova preselettiva  l'Amministrazione
potra' avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da  enti  o
societa'  specializzate  in  selezione  del   personale.   Le   prove
preselettive   potranno   svolgersi   presso   sedi   decentrate   ed
eventualmente in via informatica. 
    3.  Sono   ammessi   alle   prove   d'esame   scritte   i   primi
duecentosettanta candidati classificatisi nella  prova  preselettiva,
purche' soddisfino i requisiti di ammissione previsti dal  precedente
art.    2.    I    candidati    eventualmente    classificatisi    al
duecentosettantesimo posto con pari punteggio sono tutti ammessi alle
prove scritte. 
    4. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non  concorre
alla formazione del punteggio finale. 
    5.  Durante  la  prova  preselettiva  i  candidati  non   possono
utilizzare nella sede di  esame  carta  da  scrivere,  pubblicazioni,
raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura  e
telefoni  cellulari  o   altri   dispositivi   mobili   idonei   alla
memorizzazione o trasmissione dati  o  allo  svolgimento  di  calcoli
matematici, ne' possono comunicare tra loro. In caso di violazione di
tali disposizioni la commissione  esaminatrice  delibera  l'immediata
esclusione dal concorso.