Art. 7 
 
                               Titoli 
 
    1. Il punteggio per  i  titoli  e'  assegnato  dalla  commissione
esaminatrice dopo le prove d'esame scritte, di cui al successivo art.
9 e prima dell'inizio della correzione dei relativi elaborati,  sulla
base delle dichiarazioni rese dal candidato di cui all'art. 3,  comma
2, lettera n) del presente bando. 
    2. La commissione esaminatrice, sulla base di  quanto  dichiarato
dal  candidato  nella  domanda  di  partecipazione,  puo'   assegnare
complessivamente fino a sei centesimi per i seguenti titoli: 
      a) laurea, diploma di laurea,  laurea  specialistica/magistrale
in una delle  classi  corrispondenti  a  quelle  stabilite  ai  sensi
dell'art. 2, comma 1, punto c), qualora non si tratti del  titolo  di
accesso  presentato  ai  fini  della  partecipazione  alla   presente
selezione: fino a due centesimi; 
      b) diplomi di specializzazione, dottorati  di  ricerca,  master
universitari di primo e  secondo  livello,  di  cui  all'art.  3  del
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, nelle aree disciplinari delle classi
di laurea sopra indicate: fino a due centesimi; 
      c) comprovata attivita' lavorativa  a  livello  di  funzionario
svolta presso le organizzazioni internazionali (per un  periodo  pari
all'effettivo servizio prestato, anche non continuativo,  per  almeno
due anni). Sono considerati  funzionari  internazionali  i  cittadini
italiani   che   siano   stati   assunti   presso   un'organizzazione
internazionale  a  titolo  permanente   o   a   contratto   a   tempo
indeterminato o determinato per posti per i  quali  e'  richiesto  il
possesso di titoli di studio di livello  universitario:  fino  a  due
centesimi; 
    3. I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio
complessivo finale conseguito dai  candidati  risultati  idonei  alle
prove di esame. 
    4. I titoli di cui  al  comma  2  devono  essere  posseduti  alla
scadenza  dei  termini  per  la  presentazione   della   domanda   di
partecipazione di cui all'art. 3. 
    5.  Non  sono  valutabili  i  titoli  di  studio  indicati  quali
requisito di accesso.