Art. 9 Prove scritte 1. La procedura di concorso prevede due prove scritte: a) nel corso della prima prova verranno sottoposti ai candidati tre quesiti volti ad accertare il possesso delle conoscenze teoriche e la capacita' di applicarle alla predisposizione di un progetto specifico o alla risoluzione di un caso concreto, con attinenza alle materie di informatica, telecomunicazioni e cifra di cui al programma allegato; b) nel corso della seconda prova i candidati dovranno tradurre un breve testo dalla lingua inglese alla lingua italiana, senza l'ausilio del dizionario, e dovranno sintetizzare il contenuto del medesimo testo in lingua inglese. 2. Per le prove scritte i candidati dispongono di tre ore per la prova di cui alla lettera a) e tre ore per la prova di cui alla lettera b). 3. Per superare le prove scritte ed essere ammessi alla prova orale i candidati devono riportare in ciascuna prova scritta un punteggio di almeno settanta centesimi (70/100). 4. Durante le prove scritte i candidati non possono utilizzare nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici, ne' possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso.