Art. 9 
 
                            Prove scritte 
 
    1. La procedura di concorso prevede due prove scritte: 
      a) nel corso della prima prova verranno sottoposti ai candidati
tre quesiti volti ad accertare il possesso delle conoscenze  teoriche
e la capacita' di applicarle  alla  predisposizione  di  un  progetto
specifico o alla risoluzione di un caso concreto, con attinenza  alle
materie di informatica, telecomunicazioni e cifra di cui al programma
allegato; 
      b) nel corso della seconda prova i candidati dovranno  tradurre
un breve testo dalla  lingua  inglese  alla  lingua  italiana,  senza
l'ausilio del dizionario, e dovranno sintetizzare  il  contenuto  del
medesimo testo in lingua inglese. 
    2. Per le prove scritte i candidati dispongono di tre ore per  la
prova di cui alla lettera a) e tre ore  per  la  prova  di  cui  alla
lettera b). 
    3. Per superare le prove scritte ed  essere  ammessi  alla  prova
orale i candidati devono  riportare  in  ciascuna  prova  scritta  un
punteggio di almeno settanta centesimi (70/100). 
    4. Durante le prove scritte i candidati  non  possono  utilizzare
nella sede  di  esame  carta  da  scrivere,  pubblicazioni,  raccolte
normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e  telefoni
cellulari o altri dispositivi mobili  idonei  alla  memorizzazione  o
trasmissione dati o  allo  svolgimento  di  calcoli  matematici,  ne'
possono  comunicare  tra  loro.  In  caso  di  violazione   di   tali
disposizioni  la  commissione   esaminatrice   delibera   l'immediata
esclusione dal concorso.