Art. 8 Oneri 1. Ai componenti della Commissione di cui all'art. 4, non residenti a Roma, spetta il rimborso delle spese di missione. I predetti componenti sono equiparati, ai fini del trattamento, ai dirigenti di prima fascia, ai sensi dell'art. 28 della legge 28 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni. Le spese relative al viaggio ed al soggiorno del rappresentante designato dalla Regione restano a carico della medesima. 2. Gli oneri relativi al trattamento di missione dei componenti della Commissione, valutati presuntivamente in euro 2.000,00, graveranno sul Capitolo 3125 p.g. 3, «Spese per il funzionamento compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennita' di missione ed il rimborso spese di trasporti ai membri estranei all'amministrazione della salute - di consigli, comitati e commissioni in materia di ricerca medica», nell'ambito della Missione «Ricerca e innovazione» - Programma «Ricerca per il settore della sanita' pubblica» - «Funzionamento» - C.D.R. «Direzione della ricerca e dell'innovazione in sanita'», allocato nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per l'esercizio 2020.