Art. 8 
 
 
                                Oneri 
 
 
    1. Ai  componenti  della  Commissione  di  cui  all'art.  4,  non
residenti a Roma, spetta il  rimborso  delle  spese  di  missione.  I
predetti componenti sono equiparati,  ai  fini  del  trattamento,  ai
dirigenti di prima fascia, ai  sensi  dell'art.  28  della  legge  28
dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni. Le spese  relative
al viaggio ed al soggiorno del rappresentante designato dalla Regione
restano a carico della medesima. 
    2. Gli oneri relativi al trattamento di missione  dei  componenti
della  Commissione,  valutati  presuntivamente  in   euro   2.000,00,
graveranno sul Capitolo 3125 p.g.  3,  «Spese  per  il  funzionamento
compresi i gettoni  di  presenza,  i  compensi  ai  componenti  e  le
indennita' di missione ed il rimborso spese di  trasporti  ai  membri
estranei all'amministrazione della salute - di consigli,  comitati  e
commissioni in materia di ricerca medica», nell'ambito della Missione
«Ricerca e innovazione» - Programma «Ricerca  per  il  settore  della
sanita' pubblica» - «Funzionamento» - C.D.R. «Direzione della ricerca
e dell'innovazione in sanita'», allocato nello  stato  di  previsione
della spesa del Ministero della salute per l'esercizio 2020.