Art. 12 
 
                             Graduatorie 
 
    1. Espletate  le  prove  del  concorso,  la  commissione  di  cui
all'art.  8  redige  le   graduatorie   di   merito   delle   singole
specializzazioni  con  l'indicazione  della   votazione   complessiva
conseguita da ciascun candidato. 
    2. Il punteggio finale sara' determinato dalla somma della  media
dei voti riportati nelle prove scritte e della  votazione  conseguita
nella prova orale. 
    3.  Il  direttore  generale  del  personale  e   delle   risorse,
riconosciuta la regolarita' del  procedimento,  con  proprio  decreto
approva le graduatorie di merito e dichiara i vincitori del  concorso
relativamente   alle   singole   specializzazioni.    Contestualmente
procedera' alla formazione  della  graduatoria  unica  dei  candidati
dichiarati idonei non vincitori, che  sara'  utilizzata  per  i  fini
indicati al comma 2 dell'art. 1 del presente bando. 
    4. Tali graduatorie saranno pubblicate nel sito istituzionale del
Ministero  della  giustizia  www.giustizia.it   con   modalita'   che
assicurino la protezione dei dati personali.  Di  tale  pubblicazione
sara' data notizia mediante avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed  esami».  Dalla
data  di  pubblicazione  di  detto  avviso  decorre  il  termine  per
eventuali impugnative.