Art. 3 
 
            Requisiti e condizioni per la partecipazione 
 
    1. Per la partecipazione al presente concorso i candidati  devono
essere in possesso dei seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza  italiana.  Sono  ammessi,  inoltre,  tutte  le
categorie di stranieri indicate all'art. 38 del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, commi 1 e 3-bis, e i  familiari  di  cittadini
dell'Unione (o italiani) ai sensi dell'art.  24  della  direttiva  n.
2004/38; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 
      d)   abilitazione   all'esercizio   della   professione   nella
specializzazione per cui si concorre; 
      per i titoli  di  studio  conseguiti  all'estero,  i  candidati
devono, alla data di scadenza del termine utile per la  presentazione
della domanda di partecipazione, essere in possesso del provvedimento
di equivalenza del titolo di studio previsto dalla normativa italiana
vigente; ovvero,  aver  attivato  presso  l'autorita'  competente  la
procedura di equivalenza. I candidati sono ammessi con  riserva  alle
prove   concorsuali   in   attesa   dell'emanazione   del    suddetto
provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel
caso  in  cui  il  provvedimento  sia  gia'  stato  ottenuto  per  la
partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la  documentazione
per  la  richiesta  di   equivalenza   sono   reperibili   sul   sito
istituzionale  della  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   -
Dipartimento della funzione  pubblica  www.funzionepubblica.gov.it  -
L'effettiva attivazione deve essere comunicata, a  pena  d'esclusione
dal concorso, prima dell'espletamento delle prove orali; 
      e)  idoneita'  fisica  allo  svolgimento  delle   mansioni   di
assistente tecnico. L'Amministrazione si riserva  di  accertare  tale
requisito prima dell'assunzione all'impiego. Tale requisito vale solo
per i soggetti con disabilita'; 
      f) qualita' morali e di condotta previste dall'art.  35,  comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    2. Non possono partecipare al concorso  coloro  che  siano  stati
destituiti o licenziati a seguito  di  procedimento  disciplinare,  o
dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente insufficiente rendimento, ovvero coloro che  siano  stati
dichiarati decaduti da un  impiego  pubblico  per  averlo  conseguito
mediante la produzione di documenti falsi, o interdetti dai  pubblici
uffici per effetto di sentenza passata in giudicato. 
    3.  L'Amministrazione  provvedera'  d'ufficio  ad  accertare   le
eventuali cause di risoluzione di  precedenti  rapporti  di  pubblico
impiego, nonche' il possesso del requisito  della  condotta  e  delle
qualita' morali. 
    4. I requisiti prescritti devono essere posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  della  domanda  di
ammissione al concorso. 
    5. I candidati sono ammessi con riserva alle  prove  concorsuali.
L'Amministrazione puo' disporre, in ogni momento,  con  provvedimento
del direttore generale del personale e  delle  risorse,  l'esclusione
dal concorso per difetto dei requisiti prescritti o  per  la  mancata
osservanza dei termini stabiliti nel presente bando.