IL DIRETTORE GENERALE del personale e delle risorse del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e, in particolare, l'art. 3 e l'art. 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali a favore delle categorie protette; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive integrazioni e modificazioni, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183; Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia - Quadriennio 2006/2009, sottoscritto il 29 luglio 2010; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali, triennio 2016/2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive integrazioni e modificazioni, recante «Codice in materia di protezione di dati personali»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l'art. 8 concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»; Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, registrato dalla Corte dei conti in data 29 luglio 2019, al n. 1588 e in particolare l'art. 6 con il quale il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e' stato autorizzato ad assumere a tempo indeterminato unita' di personale non dirigenziale come da tabella 6 allegata al medesimo decreto, tra le quali venti unita' appartenenti al profilo di assistente informatico; Vista la nota 25 giugno 2019, n. 0041585 con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ha autorizzato l'Amministrazione penitenziaria a bandire la procedura concorsuale e ad assumere, fra le altre, venticinque unita' di personale appartenente al profilo professionale di assistente informatico; Vista la nota 30 ottobre 2019, n. 327190, con la quale e' stato adempiuto l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Tenuto conto che sono decorsi i termini di ricezione della comunicazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica senza che sia intervenuta assegnazione di personale ai sensi del comma 2 del citato decreto legislativo n. 165/2001; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare gli articoli 247 e seguenti; Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche», ed in particolare l'art. 6, comma 2, lettera a) che individua le funzioni della Direzione generale del personale e delle risorse; Ritenuta la propria competenza alla firma degli atti relativi alle procedure concorsuali emanate dall'Amministrazione penitenziaria; Decreta: Art. 1 Posti disponibili a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a quarantacinque posti a tempo indeterminato, per il profilo professionale di assistente informatico, II area funzionale, fascia retributiva F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. 2. L'Amministrazione penitenziaria si riserva la facolta' di revocare o annullare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonche' le connesse attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di assunzione dei vincitori, il numero dei posti - in aumento o in decremento - sospendere la nomina dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per gli anni 2020 - 2022. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».