Art. 10
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice della prova di idoneita' e'
nominata dall'IVASS con proprio provvedimento, una volta scaduto il
termine per la presentazione delle domande di ammissione. Nel
provvedimento viene altresi' nominato un supplente per ciascuna delle
categorie di componenti di cui al comma 2.
2. La commissione e' composta da:
a) almeno un direttore dell'IVASS con funzioni di presidente;
b) almeno un esperto o specialista dell'IVASS;
c) almeno due docenti universitari in materie tecniche,
giuridiche, economiche e finanziarie rilevanti per l'esercizio
dell'attivita', uno dei quali scelto nell'ambito di una rosa
sufficientemente ampia di nomi indicati congiuntamente dalle
principali associazioni di categoria.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte da uno o piu' dipendenti
dell'IVASS.
4. Il presidente della Commissione esaminatrice, ove necessario
in ragione delle esigenze di celerita' connesse all'elevato numero
dei candidati, puo', prima dello svolgimento della prova di
idoneita', suddividere la Commissione in due o piu' sottocommissioni,
tra le quali ripartire i compiti previsti per l'espletamento
dell'esame.