Art. 2
Presentazione della domanda di ammissione
1. A pena di esclusione, il candidato dovra' presentare la
domanda di ammissione alla prova di idoneita' esclusivamente in via
telematica, entro la data di scadenza indicata al comma 3,
utilizzando l'applicazione informatica accessibile all'indirizzo
www.ivass.it. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio
delle domande di partecipazione alla prova di idoneita'.
2. La data di presentazione della domanda di ammissione alla
prova e' certificata dal sistema informatico. Dopo il termine di
scadenza indicato al comma 3, il sistema non permettera' l'accesso
ne' l'invio della domanda. Al fine di evitare un'eccessiva
concentrazione negli accessi all'applicazione in prossimita' della
scadenza del termine, si raccomanda vivamente di presentare per tempo
la domanda, tenuto anche conto del tempo necessario per completare
l'iter di iscrizione.
3. I candidati potranno presentare la domanda in via telematica a
partire dalle ore 12,00 del 18 gennaio 2021 ed entro il termine delle
ore 12,00 del 18 febbraio 2021.
4. Nella domanda di ammissione alla prova di idoneita' i
candidati dichiarano ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con le
responsabilita' di cui all'art. 76 dello stesso decreto:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) comune di residenza e relativo indirizzo;
e) domicilio (se diverso dalla residenza) e numero telefonico,
per eventuali comunicazioni;
f) estremi di un documento di identita' in corso di validita';
g) titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data del
conseguimento e dell'Istituto presso il quale e' stato conseguito,
completa di sede e relativo indirizzo;
h) il codice identificativo numerico di 14 cifre e la data di
emissione di una marca da bollo di euro 16,00, marca che il candidato
non dovra' esibire il giorno della prova ma che avra' l'obbligo di
conservare per tre anni, fino alla scadenza del termine di decadenza
previsto per l'accertamento da parte dell'amministrazione
finanziaria;
i) la prova di idoneita' alla quale intendono partecipare ai
fini dell'iscrizione nelle sezioni A o B del registro e precisamente:
modulo assicurativo per l'esercizio dell'attivita' di
intermediazione assicurativa (l'esame verte sulle materie di cui
all'allegato 5 - Sezione 1, del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto
2018);
modulo riassicurativo per l'esercizio dell'attivita' di
intermediazione riassicurativa (l'esame, riservato a chi e' gia'
idoneo all'esercizio dell'attivita' assicurativa, verte sulle materie
di cui all'allegato 5 - Sezione 2, del regolamento IVASS n. 40 del 2
agosto 2018;
modulo assicurativo e riassicurativo per l'esercizio
dell'attivita' di intermediazione assicurativa e/o riassicurativa
(l'esame verte sulle materie di cui all'allegato 5 - Sezioni 1 e 2,
del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018).
La scelta del modulo attiene al tipo di attivita' che si intende
esercitare (attivita' assicurativa - attivita' riassicurativa -
attivita' assicurativa e riassicurativa) e non alla sezione del
registro (RUI) alla quale il candidato intende iscriversi.
5. Al termine della procedura di presentazione della domanda,
l'applicazione informatica attribuira' alla domanda stessa il numero
identificativo univoco del candidato, composto dal codice della prova
e dal numero di protocollo. Tale numero dovra' essere citato per
qualsiasi successiva comunicazione. A conferma del completamento
dell'iter di inserimento della domanda, l'applicazione informatica
inviera', tramite posta elettronica, il modulo di domanda riportante
gli estremi identificativi sopraindicati all'indirizzo utilizzato dal
candidato in fase di registrazione al portale. Per avere certezza di
aver concluso validamente la procedura di iscrizione, si raccomanda
vivamente di verificare di aver ricevuto la predetta e-mail di
conferma.
6. La ricezione di tale comunicazione non equivale ad ammissione
a sostenere la prova di idoneita', poiche' occorre procedere,
successivamente alla conclusione della procedura di iscrizione, al
pagamento del contributo di cui all'art. 3.