Art. 2 
 
              Presentazione della domanda di ammissione 
 
    1. A pena  di  esclusione,  il  candidato  dovra'  presentare  la
domanda di ammissione alla prova di idoneita' esclusivamente  in  via
telematica,  entro  la  data  di  scadenza  indicata  al   comma   3,
utilizzando  l'applicazione  informatica  accessibile   all'indirizzo
www.ivass.it. Non sono ammesse altre forme di produzione o  di  invio
delle domande di partecipazione alla prova di idoneita'. 
    2. La data di presentazione  della  domanda  di  ammissione  alla
prova e' certificata dal sistema  informatico.  Dopo  il  termine  di
scadenza indicato al comma 3, il sistema  non  permettera'  l'accesso
ne'  l'invio  della  domanda.  Al  fine   di   evitare   un'eccessiva
concentrazione negli accessi all'applicazione  in  prossimita'  della
scadenza del termine, si raccomanda vivamente di presentare per tempo
la domanda, tenuto anche conto del tempo  necessario  per  completare
l'iter di iscrizione. 
    3. I candidati potranno presentare la domanda in via telematica a
partire dalle ore 12,00 del 18 gennaio 2021 ed entro il termine delle
ore 12,00 del 18 febbraio 2021. 
    4.  Nella  domanda  di  ammissione  alla  prova  di  idoneita'  i
candidati dichiarano ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto  del
Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,  e  con  le
responsabilita' di cui all'art. 76 dello stesso decreto: 
      a) cognome e nome; 
      b) luogo e data di nascita; 
      c) codice fiscale; 
      d) comune di residenza e relativo indirizzo; 
      e) domicilio (se diverso dalla residenza) e numero  telefonico,
per eventuali comunicazioni; 
      f) estremi di un documento di identita' in corso di validita'; 
      g) titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data del
conseguimento e dell'Istituto presso il quale  e'  stato  conseguito,
completa di sede e relativo indirizzo; 
      h) il codice identificativo numerico di 14 cifre e la  data  di
emissione di una marca da bollo di euro 16,00, marca che il candidato
non dovra' esibire il giorno della prova ma che  avra'  l'obbligo  di
conservare per tre anni, fino alla scadenza del termine di  decadenza
previsto   per   l'accertamento   da    parte    dell'amministrazione
finanziaria; 
      i) la prova di idoneita' alla quale  intendono  partecipare  ai
fini dell'iscrizione nelle sezioni A o B del registro e precisamente: 
        modulo  assicurativo  per   l'esercizio   dell'attivita'   di
intermediazione assicurativa (l'esame  verte  sulle  materie  di  cui
all'allegato 5 - Sezione 1, del regolamento IVASS n. 40 del 2  agosto
2018); 
        modulo  riassicurativo  per  l'esercizio  dell'attivita'   di
intermediazione riassicurativa (l'esame,  riservato  a  chi  e'  gia'
idoneo all'esercizio dell'attivita' assicurativa, verte sulle materie
di cui all'allegato 5 - Sezione 2, del regolamento IVASS n. 40 del  2
agosto 2018; 
        modulo  assicurativo   e   riassicurativo   per   l'esercizio
dell'attivita' di  intermediazione  assicurativa  e/o  riassicurativa
(l'esame verte sulle materie di cui all'allegato 5 - Sezioni 1  e  2,
del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018). 
    La scelta del modulo attiene al tipo di attivita' che si  intende
esercitare  (attivita'  assicurativa  -  attivita'  riassicurativa  -
attivita' assicurativa e  riassicurativa)  e  non  alla  sezione  del
registro (RUI) alla quale il candidato intende iscriversi. 
    5. Al termine della procedura  di  presentazione  della  domanda,
l'applicazione informatica attribuira' alla domanda stessa il  numero
identificativo univoco del candidato, composto dal codice della prova
e dal numero di protocollo. Tale  numero  dovra'  essere  citato  per
qualsiasi successiva  comunicazione.  A  conferma  del  completamento
dell'iter di inserimento della  domanda,  l'applicazione  informatica
inviera', tramite posta elettronica, il modulo di domanda  riportante
gli estremi identificativi sopraindicati all'indirizzo utilizzato dal
candidato in fase di registrazione al portale. Per avere certezza  di
aver concluso validamente la procedura di iscrizione,  si  raccomanda
vivamente di verificare  di  aver  ricevuto  la  predetta  e-mail  di
conferma. 
    6. La ricezione di tale comunicazione non equivale ad  ammissione
a  sostenere  la  prova  di  idoneita',  poiche'  occorre  procedere,
successivamente alla conclusione della procedura  di  iscrizione,  al
pagamento del contributo di cui all'art. 3.