Art. 2 Presentazione della domanda di ammissione 1. A pena di esclusione, il candidato dovra' presentare la domanda di ammissione alla prova di idoneita' esclusivamente in via telematica, entro la data di scadenza indicata al comma 3, utilizzando l'applicazione informatica accessibile all'indirizzo www.ivass.it. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla prova di idoneita'. 2. La data di presentazione della domanda di ammissione alla prova e' certificata dal sistema informatico. Dopo il termine di scadenza indicato al comma 3, il sistema non permettera' l'accesso ne' l'invio della domanda. Al fine di evitare un'eccessiva concentrazione negli accessi all'applicazione in prossimita' della scadenza del termine, si raccomanda vivamente di presentare per tempo la domanda, tenuto anche conto del tempo necessario per completare l'iter di iscrizione. 3. I candidati potranno presentare la domanda in via telematica a partire dalle ore 12,00 del 18 gennaio 2021 ed entro il termine delle ore 12,00 del 18 febbraio 2021. 4. Nella domanda di ammissione alla prova di idoneita' i candidati dichiarano ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con le responsabilita' di cui all'art. 76 dello stesso decreto: a) cognome e nome; b) luogo e data di nascita; c) codice fiscale; d) comune di residenza e relativo indirizzo; e) domicilio (se diverso dalla residenza) e numero telefonico, per eventuali comunicazioni; f) estremi di un documento di identita' in corso di validita'; g) titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data del conseguimento e dell'Istituto presso il quale e' stato conseguito, completa di sede e relativo indirizzo; h) il codice identificativo numerico di 14 cifre e la data di emissione di una marca da bollo di euro 16,00, marca che il candidato non dovra' esibire il giorno della prova ma che avra' l'obbligo di conservare per tre anni, fino alla scadenza del termine di decadenza previsto per l'accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria; i) la prova di idoneita' alla quale intendono partecipare ai fini dell'iscrizione nelle sezioni A o B del registro e precisamente: modulo assicurativo per l'esercizio dell'attivita' di intermediazione assicurativa (l'esame verte sulle materie di cui all'allegato 5 - Sezione 1, del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018); modulo riassicurativo per l'esercizio dell'attivita' di intermediazione riassicurativa (l'esame, riservato a chi e' gia' idoneo all'esercizio dell'attivita' assicurativa, verte sulle materie di cui all'allegato 5 - Sezione 2, del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018; modulo assicurativo e riassicurativo per l'esercizio dell'attivita' di intermediazione assicurativa e/o riassicurativa (l'esame verte sulle materie di cui all'allegato 5 - Sezioni 1 e 2, del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018). La scelta del modulo attiene al tipo di attivita' che si intende esercitare (attivita' assicurativa - attivita' riassicurativa - attivita' assicurativa e riassicurativa) e non alla sezione del registro (RUI) alla quale il candidato intende iscriversi. 5. Al termine della procedura di presentazione della domanda, l'applicazione informatica attribuira' alla domanda stessa il numero identificativo univoco del candidato, composto dal codice della prova e dal numero di protocollo. Tale numero dovra' essere citato per qualsiasi successiva comunicazione. A conferma del completamento dell'iter di inserimento della domanda, l'applicazione informatica inviera', tramite posta elettronica, il modulo di domanda riportante gli estremi identificativi sopraindicati all'indirizzo utilizzato dal candidato in fase di registrazione al portale. Per avere certezza di aver concluso validamente la procedura di iscrizione, si raccomanda vivamente di verificare di aver ricevuto la predetta e-mail di conferma. 6. La ricezione di tale comunicazione non equivale ad ammissione a sostenere la prova di idoneita', poiche' occorre procedere, successivamente alla conclusione della procedura di iscrizione, al pagamento del contributo di cui all'art. 3.